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Il Trentino è tornato in zona arancione: le regole punto per punto

Negozi e attività che riaprono e direttive meno stringenti

Il Trentino è in zona arancione da martedì 6 aprile, il passaggio è avvenuto nel momento in cui l'Rt è arrivato al valore 0,83 e l'incidenza ha toccato i 225 casi positivi ogni 100 mila abitanti. 

La nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, avrebbe dovuto produrre effetti dal 7, essendo la precedente in vigore fino a martedì, ma la decisione è stata quella di anticipare già al 6 aprile. Così si legge all'Art. 1 comma 1 del provvedimento firmato dal ministro Roberto Speranza:

«Nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento [...] a decorrere dal 6 aprile 2021, si applicano le misure di cui alla c.d. "zona arancione", come disciplinate dal capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021».

Sono state prorogate fino al 30 aprile 2021 le disposizioni del Dpcm 2 marzo 2021 e del precedente decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, salvo quelle che contrastino con le disposizioni previste nel nuovo decreto. Di fatto, per farla breve, le regole della zona arancione in vigore in Trentino dalla prossima settimana saranno pressoché le stesse già note dallo scorso 2 marzo. Le ricordiamo ora di seguito brevemente.

Coprifuoco

Tra le ore 22 e le 5 del giorno dopo sussiste il cosiddetto "coprifuoco", cioè ci si può spostare anche dentro il proprio Comune solo per motivi di lavoro, necessità o salute. 

Gli spostamenti in zona arancione

In zona arancione, dentro il proprio Comune, ci si può spostare liberamente tra le ore 5 e le 22, ma rispettando le norme che concernono una particolare tipologia di spostamenti, cioè quelli verso le abitazioni private abitate. Significa che dentro il Comune si può circolare anche senza autocertificazione tra le 5 e le 22, ma si può andare solo una volta al giorno verso la casa di un amico o parente, spostandosi sempre e solo in al massimo due persone (esclusi dal computo i figli minori di 14 anni, soggetti disabili o non autosufficienti conviventi con chi si sposta).

In zona arancione ad essere vietati sono però gli spostamenti tra Comuni diversi anche se interni alla propria Regione, oltre che quelli in ingresso ed in uscita dai territori definiti area arancione, cioè appunto la Regione stessa. Per uscire dalla Regione devono dunque ricorrere motivi di lavoro, necessità o salute che andranno comprovati tramite autodichiarazione, mentre per spostarsi tra Comuni interni alla propria Regione le motivazioni ammesse aumentano e sono le seguenti: «Comprovate esigenze lavorative, di  studio, per motivi di salute, per situazioni di  necessità», ma anche per svolgere attività o usufruire di servizi che siano non sospesi e tuttavia non disponibili dentro il proprio Comune. In breve, si può uscire dal proprio Comune per comprare un paio di sci oppure un lampadario se nel nostro Comune non c'è un negozio che venda tali beni, ma si può anche andare all'ufficio dell'Inps in un altro Comune se non è presente tale servizio nel nostro e, ancora, ci si può spostare nel Comune a noi più vicino per giocare a tennis se nel nostro non sono disponibili dei campi da tennis.

In fascia arancione sussiste poi per gli abitanti dei piccoli Comuni, cioè con meno di 5 mila abitanti, la cosiddetta regola o deroga dei "30 km". Il governo nelle Faq ufficiali la spiega in modo chiaro ed esaustivo:

«A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia».

Visita a casa

La visita a casa, come già visto, è ammessa in fascia arancione spostandosi al massimo in due persone all'interno del proprio Comune una volta al giorno e nel rispetto degli orari di "coprifuoco". Il governo sul punto è chiaro e nelle Faq scrive: «Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo». Per chi viva in piccoli Comuni, la visita a casa è ammessa nel raggio dei 30 km suddetti, seguendo le stesse regole.

Seconde case

Il "rientro" alle seconde case è ammesso in qualunque area di rischio esse si trovino, dalla bianca alla rossa, fatte salve eventuali restrizioni stabilite dai governatori di Regione. Per poter rientrare alle vostre seconde case queste devono coincidere o con la definizione di "domicilio" o con quella di "abitazione" fornita dal governo nelle Faq. Oltre a ciò dovete risultare o proprietari o intestatari di un contratto d'affitto da prima del 14 gennaio 2021. La seconda casa non deve essere già abitata e la può raggiungere solo il nucleo familiare dell'avente titolo, cioè il proprietario o intestatario dell'affitto. 

Negozi tutti aperti

In zona arancione «non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili». Questo significa che, indipendentemente dalla categoria di beni venduti, qualunque negozio può restare aperto. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi però «gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati», ma fanno eccezione «le farmacie, para-farmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie». 

Bar e ristoranti

In area arancione il governo spiega che «è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze». In sostanza è ammessa la sola attività di ristorazione d'asporto oppure il delivery. Nello specifico ricordiamo le disposizioni da rispettare. Tra le ore 5 le 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, organizzata come segue:

  • dalle 5 alle 18 senza restrizioni;
  • dalle 18 alle 22, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice Ateco 56.3).

È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti che sono lì alloggiati.

Scuole e didattica

In materia di attività scolastica, la zona arancione prevede che la didattica si svolga in presenza dagli asili fino alla terza media al 100%, mentre per le scuole superiori l'attività in presenza dovrà essere garantita per un minimo del 50% ed un massimo del 75% della popolazione studentesca, mentre la restante parte sarà in Dad.

Vale però poi la pena ricordare quanto previsto dal nuovo deccreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 che impedisce ai governatori di Regione di ricorrere alla sospensione delle attività in presenza e stabilisce che provvedimenti in tal senso possono essere presi solo sulla scorta di focolai o particolari situazioni di contagio interni alle scuole. Così recita l'Art. 2 comma 1:

«Dal 7 aprile al  30 aprile  2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione  di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla  presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione  scolastica».

Parrucchieri aperti

Con la zona arancione possono riaprire i saloni di parrucchieri e barbieri, così come i centri estetici ed in generale i servizi alla persona sono consentiti esattamente come in zona gialla, nel rispetto dei protocolli previsti ai fini del contenimento del contagio.

Piscine e palestre chiuse

Piscine e palestre resteranno chiuse anche in zona arancione, ma ci sono alcuni importanti cambiamenti: «Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP». 

In zona arancione torna possibile lo svolgimento di attività sportiva di base nei centri sportivi. Così si legge nelle Faq del governo: «È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Fmsi (Federazione medico sportiva italiana), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli».

Attività motoria e sportiva

Oltre che il divieto di praticare sport di contatto, l'attività motoria in zona arancione non subisce più la restrizione dell'area rossa per cui andava svolta «in prossimità delle propria abitazione», bensì può essere svolta liberamente all'interno del territorio del proprio Comune. Stessa cosa dicasi ovviamente per l'attività sportiva individuale che può essere svolta dentro il proprio Comune. 

Se all'interno del proprio Comune sia indisponibile una certa disciplina individuale, ammessa dalle norme, è allora consentito spostarsi in quello più vicino dove sia possibile praticare tale attività sportiva. Il governo la spiega così nelle Faq:

«È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma».

Resta inoltre anche in area arancione la già nota possibilità, prevista pure in zona rossa, di transitare su territori di altri Comuni qualora si stia svolgendo un'attività sportiva individuale che comporti in se stessa uno spostamento, come ad esempio la corsa o la bicicletta. Così si legge nelle Faq:

«Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza». 

Musei chiusi, visite guidate all'aperto ammesse

In zona arancione sono ancora «sospesi le mostre e i servizi di apertura al  pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura». Allo stesso modo restano chiusi teatri, cinema, sale da concerto ed in genere i luoghi dello spettacolo. Vi è però una differenza importante rispetto all'area rossa sotto il profilo del turismo culturale: in zona arancione tornano ad essere consentite le visite guidate all'aperto.

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