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Martedì, 19 Marzo 2024
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Il nuovo decreto che estende l'obbligo di green pass

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge per l'estensione del Green pass a tutti i luoghi di lavoro. Ecco il testo e le nuove norme

Il testo del nuovo decreto green pass estende l'ambito di applicazione della certificazione verde a tutti i luoghi di lavoro, è stato approvato all'unanimità giovedì 16 settembre dal Consiglio dei ministri. Dal 15 ottobre chi non ha il Green pass non potrà accedere ai posti di lavoro ma avrà comunque il "diritto alla conservazione del rapporto di lavoro". Lo specificano le norme del nuovo decreto che prevede sanzioni, inclusa la sospensione e lo stop allo stipendio, per chi per cinque giorni consecutivi si presenti al lavoro senza Green pass. Non si potrà arrivare al licenziamento del lavoratore. Le regole valgono tanto per i lavoratori pubblici quanto per i lavoratori del settore privato, così anche per i lavoratori esterni all'amministrazione o all'azienda e per chi svolgerà attività formativa.

Obbligo di green pass: le novità

I ministri della pubblica amministrazione Renato Brunetta, del Lavoro Andrea Orlando, insieme al ministro degli affari regionali Maria Stella Gelmini e al ministro della Salute Roberto Speranza hanno illustrato il pacchetto di novità che qui di seguito abbiamo modo di anticipare sulle basi della bozza entrata in Cdm (qui il Pdf del decreto green pass).

Cosa cambia per gli statali

Il personale delle amministrazioni pubbliche non in possesso del green pass è considerato assente ingiustificato e, come prevede la bozza del provvedimento - a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021 ma "in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro". In pratica, come nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento: niente stipendio ma non si perderà il posto di lavoro.

Green pass, cosa cambia per i privati

Per il settore privato nello specifico il decreto prevede dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 - termine di cessazione dello stato di emergenza - il divieto di accedere ai luoghi di lavoro senza il green pass. Il testo infatti riporta che "al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19". 

decreto green pass-3

"I lavoratori del settore privato privi di green pass - si legge ancora - sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento". La sospensione è efficace fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Per tutelare la continuità economica delle piccole imprese, nelle aziende con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Per il settore privato si applicano insomma le stesse norme previste per la pubblica amministrazione, compreso il fatto che "i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni". L'unica differenza verte sul fatto che nel settore pubblico chi tenterà di eludere i controlli sarà sottoposto a una sanzione disciplinare o pecuniaria, mentre nel settore privato le sanzioni sono previste per i datori di lavoro che non faranno rispettare il divieto. 

Nello specifico il decreto affida ai datori di lavoro l'onere di verificare il rispetto delle prescrizioni anche a campione ma l'invito è quello di effettuare controlli "al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi".

Quanto alla questione delle multe di cui tanto si è discusso, il decreto prevede che l'accesso del personale nei luoghi di lavoro senza green pass è punito con una "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500". 

Green pass anche in smart working

Nessun accenno o riferimento allo smart working nella bozza del decreto sull'estensione del green pass a tutti i posti di lavoro arrivata sul tavolo del Cdm. La questione oggi è stata affrontata in cabina di regia, non è escluso che delle misure ad hoc arrivino a Consiglio dei ministri in corso. Oggi, durante la cabina di regia, sarebbe stato il ministro Federico D'Incà a chiedere delucidazioni su eventuali estensioni del passaporto vaccinale per chi lavora da casa. La questione sarebbe stata poi affrontata dal ministro Renato Brunetta -favorevole a una stretta anche per chi è in smart working così da non gravare su turni e rotazioni in ufficio- e il premier Mario Draghi.

Chi è esente dal green pass

Il decreto prevede che non si applicherà l'obbligo di green pass "ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute".

La doppia regola dei tribunali: avvocati e periti esenti

L'obbligo di esibire il green pass varrà dal 15 ottobre anche per i magistrati, compresi quelli onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie che devono accedere agli uffici giudiziari. L'accesso senza il pass, dice ancora il decreto rappresenta un "illecito disciplinare" e come tale sarà sanzionato. Lo prevede la bozza del decreto approvato dal Cdm nel quale si afferma che le disposizioni non valgono invece per "avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo".

Nell'ambito degli impiegati statali una menzione a parte vale per gli organismi elettivi con valenza costituzionale: infatti se il decreto del governo si applica anche a sindaci, presidenti di Regione, nonché ai consiglieri, l'esecutivo non può decretare un obbligo sui parlamentari, ma nel decreto è previsto un formale invito a adeguarsi alla nuova normativa: "Gli organi costituzionali - si legge - ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni" della legge che prevede l'obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro "entro il 15 ottobre 2021".  

Green pass subito dopo la prima dose

Una novità viene incontro a chi si sta apprestando alla vaccinazione: i guariti dal Covid non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione. È quanto prevede l'articolo 4 comma 3 che modifica infatti la normativa attuale sostituendo il passaggio in cui si affermava che la certificazione era valida "dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione" con le parole "dalla medesima somministrazione". 

La validità dei tamponi

I tamponi per la rilevazione di una eventuale infezione in corso da Sars-Cov-2, o meglio per la certificazione di negatività, sono l'unico strumento alternativo al vaccino per ottenere il green pass. Su richiesta delle Regioni si chiederà un parere al Comitato tecnico scientifico per valutare se estendere la validità del tampone fino a 72 ore. Una richiesta accolta dal Ministro Speranza e la Ministra Gelmini ha annunciato un quesito esplicito al Cts. Per ora rimangono tuttavia valide le norme presistenti con una validità dei tamponi a 48 ore. Come già spiegato i tamponi non saranno gratis, ma il decreto impone un obbligo alle farmacie per somministrare i test a prezzo calmierato di 15 euro e 8 euro per i minori di 18 anni. Saranno gratuiti solo per chi può presentare una esenzione dal vaccino certificata dal proprio medico.

In caso di inosservanza le farmacie rischiano una sanzione amministrativa da euro 1000 a 10.000 euro e rischieranno la chiusura. Come si legge nel decreto "il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni".

Quante persone nella stessa stanza

Il comitato scientifico inoltre sarà chiamato ad esprimersi entro il 30 settembre sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

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