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Elezioni comunali 2020 Centro storico / Piazza del Duomo

Elezioni comunali 2020: ecco come si vota

Le regole del voto a Trento e nei comuni sopra i 3.000 abitanti in vista delle elezioni di settembre

Elezioni comunali 2020 in Trentino. Il sito della Regione ha diffuso una scheda con le regole per il voto a Trento ed in tutti i comuni trentini sopra i 3.000 abitanti. Le elezioni si terranno domenica 20 e lunedì 21 settembre. Eventuali ballottaggi si terranno il 4 ottobre.

Come si vota a Trento e nei grandi comuni

  • In tutti i comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 3.000 abitanti si vota per l’elezione del sindaco e per l’elezione dei consiglieri comunali utilizzando un’unica scheda elettorale
  • Sulle schede di questi comuni sono indicati all’interno di un rettangolo i nominativi dei candidati alla carica di sindaco, secondo l’ordine stabilito con sorteggio
  • Sulla destra dei nominativi sono riportati i contrassegni della lista o delle liste collegate al candidato alla carica di sindaco, secondo l’ordine di sorteggio
  • Infine, a fianco di ciascun contrassegno, si trovano due righe sulle quali l’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati consiglieri appartenenti ad una delle liste collegate al candidato sindaco
  • L’elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste
  • L’elettore può votare tracciando un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato
  • L’elettore può tracciare un segno solo sul nome del candidato alla carica di sindaco senza esprimere un voto per la lista o una delle liste che lo sostengono, in questo caso il voto va attribuito solo al candidato sindaco
  • L’elettore può manifestare fino ad un massimo di due preferenze, esclusivamente per candidati della lista votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno il cognome, se necessario il cognome ed il nome, dei candidati prescelti, compresi nella lista votata. Qualora il candidato abbia due cognomi l’elettore può scriverne solo uno. La legge regionale non prevede l’obbligo di scegliere tra candidati di genere diverso
  • Non è consentito il voto disgiunto, ossia votare per un candidato alla carica di sindaco e per una lista ad esso non collegata. In questo caso tutti i voti sono nulli

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