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Agenzia delle Entrate e mediazione fiscale

Scopo è evitare il rinvio ai giudici di ciò che può essere risolto in sede amministrativa. Per il Trentino, è stato riferito intanto che già nel 2011 si è assistito a "una riduzione sensibile dei ricorsi"

Col 1 aprile è entrato in vigore l'istituto della mediazione, passaggio obbligatorio per i contribuenti prima di rivolgersi al giudice tributario. Il meccanismo, per le contestazioni col fisco per maggiore imposta non superiore ai 20.000 euro, è stato spiegato a Trento dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate. Scopo, secondo quanto è stato sottolineato, è evitare il rinvio ai giudici di ciò che puo' essere risolto in sede amministrativa.

La norma (articolo 17-bis del decreto legislativo 546/1992) prevede che, con il reclamo, il contribuente possa formulare una motivata proposta di mediazione "completa della rideterminazione della pretesa". Per il Trentino, è stato riferito intanto che già nel 2011 si è assistito a "una riduzione sensibile dei ricorsi presentati dai contribuenti avverso atti dell'Agenzia. Nel 2010 erano pari a 912, mentre nel 2011 584, con una riduzione del 36%". 

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