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Cronaca Centro storico / Via Francesco Petrarca

Problemi con il mutuo, consumatore risarcito dalla banca

L'Arbitro Bancario e Finanziario ha dato ragione ad un consumatore trentino che chiedeva di essere risarcito per il ritardo nella portabilità del mutuo: al consumatore andranno circa 5mila euro

L’Arbitro Bancario e Finanziario ha dato ragione ad un consumatore trentino che chiedeva di essere risarcito per il ritardo nella portabilità del mutuo. Il 3% del capitale surrogato, circa 5mila euro, è la cifra che dovrà essere versata direttamente nelle tasche del consumatore. La vicenda nasce in seguito ad alcuni ritardi nella portabilità del mutuo del consumatore trentino (la legge prevedeva massimo trenta giorni dalla richiesta, ora ridotti a dieci dal Decreto liberalizzazioni) che ha sporto reclamo presso la sua banca, la quale però ha respinto la rischiesta di risarcimento, peraltro prevista per legge. 

A questo punto l'uomo si è rivolto al Centro ricerca e tutela dei consumatori di Trento, da cui è partito immediatamente un ricorso all'Arbitro bancario. La legge prevede infatti che "Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni (ex trenta), per cause dovute al finanziatore originario (cioè la banca, ndr), quest’ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo". Portabilità vuol dire che una persona può trasferire il suo debito ad un'altra banca che gli propone condizioni migliori, senza per questo sostenere dei costi per le formalità della sostituzione. 
 
"La legge prevede la responsabilità della banca originaria per il solo fatto dell’inutile decorso del termine di dieci giorni, senza che assumano rilevanza i tradizionali profili d’imputabilità soggettiva del dolo o della colpa, spiega il direttore del Crtcu di via Petrarca Carlo Biasior. L'Arbitro, infatti, non ha tardato a dare una risposta: "Si tratta di una responsabilità oggettiva  imputabile  - in ogni caso ed esclusivamente - alla banca cedente. Quanto poi al danno risarcibile", continua l’Arbitro, "il risarcimento a favore del cliente è stabilito in misura predeterminata forfettariamente in funzione del valore del mutuo, a prescindere dall’effettivo danno sofferto da quest’ultimo, introducendo  - di fatto - nell’ordinamento un caso di cosidetto "danno putativo".
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