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Cronaca Oltrefersina / Viale Verona

Arrivano dall'estero senza rispettare la quarantena: già 10 sanzionati a Trento

Sanzionati 10 cittadini stranieri, ecco l'elenco dei Paesi dai quali ci si può muovere liberamente e di quelli ancora "a rischio"

Una decina di persone sanzionate a Trento per non aver rispettato la quarantena prevista dopo l'ingresso in Italia da una serie di Paesi ritenuti a rischio. Lo rende noto la Questura di Trento, che in questi giorni ha richiamato presso l'Ufficio Immigrazione una decina di cittadini stranieri. La multa prevista è di 400 euro.

Ecco i Paesi da cui ci si può spostare liberamente

Si ricorda che sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione, anche per turismo, da e per i seguenti Stati:

  • Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria). Per Romania e Bulgaria isolamento fiduciario obbligatorio (vedi sotto)
  • Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera)
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
  • Andorra, Principato di Monaco
  • Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

I Paesi dai quali si può arrivare con motivazioni precise

Viceversa, se si proviene da Paesi non europei l’ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Shengen continua ad essere consentito, con obbligo di motivazione, solo per:

  • comprovate esigenze lavorative
  • di assoluta urgenza
  • motivi di salute
  • comprovate ragioni di studio

Dal 1° luglio 2020 è consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l’ingresso nel territorio nazionale di:

  • cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay (Montenegro e Serbia dal 16 luglio sono stati inseriti nella lista dei Paesi a rischio con divieto di ingresso e transito in Italia);
  • cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari.

Arrivi da Paesi a rischio

Dal 9 al 31 luglio è vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia. Il divieto non riguarda i cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020. (Ordinanza del Ministro della Salute del 9 luglio 2020, DPCM 14 luglio 2020).

Quarantena per Romania e Bulgaria

In data 24 luglio 2020 il Ministro della Salute ha adottato l'Ordinanza che interviene ulteriormente, nello specifico:

  • allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria o in Romania, si applica l'obbligo della sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020;
  • l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario non si applica all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto.
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