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Amministratore condominiale: compiti, nomina e revoca. Tutto quello che c'è da sapere

Tutto quello che occorre sapere in merito all'incarico. Per i condomini con più di otto abitazioni è fatto obbligo di legge avere un amministratore

Quali sono i compiti di un amministratore di condominio? Quali i doveri? Come viene incaricato? Domande che, chi vive in caseggiato con più di otto appartamenti, almeno una volta nella vita si è posto. Per fare chiarezza circa la questione occorre partire da un primo dato: l’amministratore di condominio può essere sia una persona fisica che una società in possesso di determinati requisiti: non aver subìto condanne per certi reati (contro la Pa, contro l’amministrazione della giustizia, contro il patrimonio e altro); possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado; aver frequentato un corso di formazione professionale e altro. L’incarico viene conferito dopo che la maggioranza degli intervenuti all’assemblea dei condomini ha espresso voto favorevole (almeno la metà del valore dell’edificio cioè 500 millesimi). Se non viene raggiunto il quorum, può essere richiesto all’autorità giudiziaria di nominare un amministratore “giudiziale”, oppure l’amministratore uscente. La durata del contratto è di un anno e si intende rinnovato per la stessa durata automaticamente se nessuno avanza alcuna richiesta. Una volta accettata la nomina, l’amministratore deve fornire i propri dati anagrafici; indicare il luogo in cui saranno conservati i registri condominiali; collocare sul luogo di accesso al condominio le proprie generalità e i propri recapiti; associare, all’agenzia delle Entrate, il condominio al proprio codice fiscale; eseguire la voltura delle utenze condominiali; formalizzare il passaggio di consegne con il suo predecessore; depositare la propria firma sul conto corrente condominiale e/o aprirne un ulteriore qualora non vi fosse.

I compiti dell’amministratore

Tra le mansioni richieste c’è la vigilanza sulle parti comuni e loro manutenzione; eseguire le delibere assembleari; gestire le spese per garantire i servizi comuni; verificare che vengano osservate le norme del regolamento condominiale; riscuotere le somme che i singoli condòmini devono versare e predisporre il consuntivo delle spese a fine gestione. Deve inoltre convocare l’assemblea di condominio; versare il denaro necessario affinché il condominio funzioni; riscuotere le spese conteggiate a ciascun condomino per l’utilizzo di impianti e parti comuni.

La revoca

L’incarico può essere ritirato in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del mandato, con votazione a maggioranza assembleare di almeno metà degli intervenuti che rappresenti i 500 millesimi. L’amministratore, pur non potendo opporsi alla revoca, è legittimato a ricevere un risarcimento (salvo che la revoca sia motivata da giusta causa). Ogni condomino può chiedere la revoca giudiziale per “giusta causa”, che si configura in presenza di irregolarità gravi, e in tale caso l’amministratore è esposto a un’azione di danni, oltre al rischio di non percepire in tutto o in parte il compenso.

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