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Cosa fare se entro in contatto con un positivo? Tutte le risposte nella nuova ordinanza

La nuova ordinanza, nata per disciplinare la gestione del contagio nel mondo del lavoro, per la prima volta mette nero su bianco termini entrati nel linguaggio comune: tampone, contatto, quarantena

Quando posso essere considerato contatto stretto di una persona positiva? Che differenza c'è tra isolamento e quarantena? Chi si fa il tampone privatamente ha l'obbligo di comunicarlo al medico? Cosa devo fare se mio figlio è a casa perché la classe è in quarantena? Queste e altre domande trovano risposta, per la prima volta, in un'ordinanza. La 57esima ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, entrata in vigore nei giorni scorsi, definisce nero su bianco, finalmente, parole che utilizziamo ormai tutti i giorni ma che restavano per certi versi oscure.

Significa che per la prima volta le prassi utilizzate dall'Azienda sanitaria per la gestione del contagio diventano, di fatto, legge. L'ordinanza, infatti, nasce nel mondo del lavoro, sostanzialmente con l'obiettivo di disciplinare la gestione dei casi positivi nell'ambiente lavorativo. E' chiaro, però, che queste nuove norme di fatto investono tutta la società trentina.

Si parla, infatti, anche dei contatti stretti, quindi dei coniugi e dei figli dei casi positivi. Ma anche degli amici, delle persone incontrate casualmente proprio nei giorni in cui si è riscontrata la positività. Insomma, un documento che contiene buona parte delle risposte alle domande che sempre più persone, purtroppo,si stanno ponendo. Vediamo i punti principali.

Tamponi molecolari, rapidi e test sierologici

Attualmente i test possono essere suddivisi in tre grandi gruppi: tampone molecolare, tampone antigenico rapido, test sierologici. Ormai anche in Trentino esistono soggetti privati che offrono, a pagamento, tutte le tipologie di esame: con l'ordinanza si introduce l'obbligo di comunicazione all'Apss in caso di positività, da parte dei soggetti privati che li somministrano.

Apss comunica che "sarà reso disponibile sul sito istituzionale un elenco aggiornato delle strutture/professionisti abilitati all’accesso del sistema informativo di segnalazione, che consente di inviare l’esito dei tamponi positivi per la relativa presa in carico degli stessi". Al fine dell’obbligo di segnalazione dei soggetti positivi è inoltre consigliato, in caso ci si rivolga a soggetto/struttura privati per l’esecuzione del test, la conferma da parte dello stesso di essere stato abilitato all’accesso al sistema. Si precisa che l’abilitazione all’accesso al sistema da APSS, non è da confondere con un processo di riconoscimento qualitativo della prestazione.

Isolamento e quarantena: ecco la differenza

L’isolamento dei casi di documentata positività si riferisce alla separazione delle persone infette, malate o contagiose, dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione e la
contaminazione degli ambienti.

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi (si potrebbero quindi positivizzare o ammalare e a sua volta diventare casi). Un ulteriore obiettivo è di evitare la trasmissione asintomatica della malattia.

A seguito di esito positivo di un tampone (tampone molecolare o test antigenico rapido) l’APSS invia al cittadino un certificato di isolamento contenente la data di inizio e fine isolamento, oltreché l’indicazione di quarantena per tutti i conviventi. Il periodo di quarantena o di isolamento può considerarsi concluso con la negatività del tampone al 10° o al 15° giorno.

Contatti stretti, contatti di contatti

Per i contatti stretti sintomatici, è necessario contattare il proprio medico di medicina generale per verificare l’eventuale positività.
I contatti stretti asintomatici di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

  • un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso
  • oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione, con un test antigenico o molecolare negativo, effettuato il decimo giorno su indicazione APSS.

Si sottolinea che nel caso in cui il contatto stretto proceda volontariamente e privatamente all’effettuazione di un tampone antigenico rapido precedentemente al 10° giorno del periodo di quarantena, lo stesso, in caso il test risultasse negativo, non può ritenersi valido per il fine della quarantena, che va comunque rispettata fino al suo completamento (o con ripetizione del test al 10° giorno per eventuale svincolo).

Per contatto stretto (convivente o non convivente) si intende:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19 (convivente);
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti. (N.B. in questa ipotesi, il contatto stretto va valutato come tale (faccia a faccia) in assenza di protezioni o di DPI come mascherina chirurgica o ffp2)
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19, in assenza di DPI idonei; 
  • un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che abbia viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione di un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio ed il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

Per contatto stretto di contatto stretto (contatto di contatto), cosa fare:

  • i contatti, anche stretti, di contatti stretti (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato) non prevedono né quarantena né l’esecuzione di test diagnostici a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità. Un esempio può essere un lavoratore che entra in contatto con il figlio “quarantenato” a seguito di un caso positivo in classe: non è necessario attivare alcuna misura restrittiva pur nel maggior e attento rispetto delle misure di tutela note.

Il testo completo della 57esima ordinanza, con maggiori informazioni, può essere scaricato in formato pdf cliccando il seguente link: Ordinanza 57 del 24 novembre

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