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Giovedì, 28 Marzo 2024
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La riforma del lavoro sportivo: tutte le novità in vigore da luglio

Dal primo luglio chiunque lavori in ambito sportivo, anche dilettantistico, dovrà adeguarsi alla nuova normativa riguardante i rimborsi spesa e non solo

Dal primo luglio prossimo, salvo posticipi, entrerà in vigore la riforma del lavoro nel mondo dello sport. Una piccola grande rivoluzione che richiederà una formazione importante per tutte le piccole società che compongono il tessuto sportivo del territorio.

La puntata di #NonSoloFisco ha infatti l'obiettivo di fornire le prime indicazioni, inquadrare la portata della riforma e mettere in guardia le società stesse affinché si preparino e si facciano trovare pronte di fronte ai controlli che ci saranno.

L'arrivo della riforma

Il mondo dello sport professionistico e dilettantistico – visibilmente segnato dai nefasti effetti delle chiusure forzate legate all’emergenza da Covid-19, nonché dai significativi rincari delle utenze e dei costi di gestione degli impianti sportivi, tra l’altro non ancora del tutto suffragati da un ritorno ai livelli pre-pandemici dei fatturati, dal 1° luglio 2023 dovrà fare i conti anche con la portata innovativa della riforma del diritto del lavoro sportivo di cui al D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (G.U. n. 67 del 18 marzo 2021) e del suo Decreto correttivo, approvato con D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 (G.U. n. 256 del 2 novembre 2022) che di fatto conclude un complesso ed articolato iter legislativo avviato nel 2019 con l’approvazione della Legge 8 agosto 2019, n. 86 (G.U. n. 191 del 16 agosto 2019).

Le finalità

Nello specifico l'art. 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86 parla delle finalità della delega legislativa:

- riconoscere il carattere sociale e preventivo-sanitario dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

- riconoscere il principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell’Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

- individuare la figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta, e definirne il relativo inquadramento della in ambito assicurativo, previdenziale e fiscale;

- tutelare la salute e la sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive;

- valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale e educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l’accesso all’attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

- disciplinare i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

- riordinare e coordinare da un punto di vista formale e sostanziale le disposizioni di legge esistenti, inclusa la storica Legge 23 marzo 1981, n. 91 apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa comunitaria, anche alla luce dei principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza

- riconoscere da un punto di vista giuridico la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

- riordinare la disciplina normativa applicabile agli sport che prevedono l’impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati nelle attività sportive.

Tra i diversi obiettivi descritti in precedenza sicuramente quelli maggiormente impattanti da un punto di vista organizzativo e gestionale per tutti i sodalizi sportivi sono gli interventi attuativi della riforma del diritto del lavoro sportivo la quale, trattandosi tra l’altro della parte più robusta e particolareggiata del D.lgs. n. 36/2021 e del suo correttivo, si propone di smussare il gap di tutele esistente tra i lavoratori sportivi professionisti e quelli dilettantistici, cercando di restituire a quest’ultimi pari dignità, da un punto di vista previdenziale, assistenziale ed assicurativo.

Questa necessità di ampliamento delle tutele di lavoratori troppo spesso considerati come “marginali” in questo frangente storico, d’altro canto, rischia al contempo di minare la continuità operativa dei sodalizi sportivi a struttura elementare (e per cui, almeno sulla carta, meno capaci di reperire risorse adeguate umane e finanziarie sul mercato) aggiungendo ulteriori oneri di gestione (previdenziali e assistenziali) ai rendiconti.

Struttura della riforma

Il D.lgs. n. 36/2021, così come modificato dal decreto correttivo, è strutturato in sette Titoli (di cui il V interamente dedicato alle disposizioni in materia di diritto del lavoro sportivo) e 52 articoli. In primo luogo, un elemento estremamente interessante della riforma (e finora assente nella previgente normativa) riguarda il contenuto dell’art. 2 il quale riporta una serie di definizioni idonee a identificare numerosi concetti legislativi ai quali fino ad oggi si faceva riferimento nonostante l’assenza di un inquadramento normativo chiaro e preciso. Relativamente al mondo del diritto del lavoro sportivo, con questa scelta di campo, molto coraggiosa e lapidaria, il legislatore della riforma ha fornito a tutti gli operatori, pubblici e privati, un vero e proprio vademecum da cui attingere definizioni e inquadramenti in modo da limitare il più possibile la creazione di figure ambigue, pertanto, potenzialmente idonee ad alimentare un contenzioso fiscale, previdenziale ed ispettivo che da anni vede orientamenti giurisprudenziali e di prassi ondivaghi e non raramente contraddittori.

Condivisibile è la scelta operata in sede di decreto correttivo di sopprimere la figura dell’amatore (che alla luce di quanto appena detto avrebbe sicuramente creato delle zone d’ombra non facili da gestire) con quella del volontario anche per via di una nuova impostazione che non vede più contrapposta la figura del lavoratore sportivo dilettante a quella del professionista ma ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 D.lgs. n. 36/2021 la creazione di due aree autonome e distinte (quella professionistica e quella dilettantistica) le quali si differenzieranno per via di alcune specifiche peculiarità.

Si può notare, inoltre, anche come il legislatore abbia fornito una serie di definizioni per descrivere ed inquadrare correttamente gli organi statali e i soggetti giuridici che gestiscono a livello istituzionale (CONI, CIP, Dipartimento dello Sport, Sport e Salute S.p.A., FSN, DSA, EPS) o operativo (Società o associazione sportiva dilettantistica) lo sport sul territorio nazionale. L’art. 2 D.lgs. n. 36/2021 non si limita comunque a definire fenomeni immediatamente attinenti al mondo del diritto sportivo, ma procede anche ad enunciare una definizione giuridica di sport (basata su quella già riportata all’interno della Carta europea dello sport) nonché a suddividere in vari livelli l’attività fisica e sportiva (sport olimpico, paraolimpico, di alto livello fino ad arrivare alla pratica sportiva per tutti) descrivendone le relative peculiarità.

Definizioni

(secondo l'Art. 2, comma 1, D.lgs. n. 36/2021 nel testo derivante dal D.lgs. n. 163/2022)

Il lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo;

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva

Settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;ssociata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

Settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;

Sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

Nuova concezione del professionismo e del dilettantismo

Il corretto inquadramento giuslavoristico del lavoratore sportivo - in particolar modo di quello dilettantistico - è una questione annosa che ha visto la giurisprudenza e la prassi amministrativa evolversi nel tempo lasciando agli operatori del diritto sportivo (ma soprattutto agli accertatori) un certo grado di discrezionalità che, allo stato dell’arte, solo un vivace contenzioso è stato in grado di dirimere, non sempre in modo conforme alla realtà fattuale in cui operano e si sviluppano i sodalizi sportivi dilettantistici.

Lavoratore sportivo

Il D.lgs. n. 36/2021 ha il grande pregio di fugare qualsiasi dubbio interpretativo circa gli elementi soggettivi del lavoratore sportivo in quanto l’art. 25 ne fornisce una definizione generale inquadrandolo come colui che in qualità di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, tesserato o direttore di gara esercita la propria attività sportiva verso la corresponsione di uno specifico emolumento, superando di fatto la rigida dicotomia tra professionisti e dilettanti che da sempre ha contraddistinto questo sistema.Al riguardo si evidenzia che il decreto correttivo ha aggiunto un ulteriore tassello a tale definizione in quanto rientrano nel novero dei lavoratori sportivi anche tutti quegli atleti tesserati che verso corrispettivo eseguono le mansioni richieste dai regolamenti dei singoli enti affilianti per lo svolgimento dell’attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Art. 28 D.lgs. n. 36/2021 nel testo derivante dal D.lgs. n. 163/2022

3. L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioniprovvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politichesociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Molto di più....

Apprendistato sportivo (formazione giovani atleti)

Tesseramento e vincolo sportivo (può essere visto come la porta d’accesso della persona fisica alla pratica sportiva e non deve essere confuso -come, tra l’altro, aveva fatto nella versione precedente della norma il Legislatore- con la figura dell’associato status invece derivante dall’adesione di un soggetto al contratto associativo. Col perfezionamento del tesseramento il tesserato, dunque, acquisisce una serie di diritti tra i quali quelli di partecipare all’attività e alle competizioni organizzate o riconosciute.

Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

Sicurezza (del lavoro e sociale) dei lavoratori sportivi e dei minori

Assicurazione contro gli infortuni (INAIL)

Trattamento pensionistico

Trattamento tributario

Alcuni aspetti rilevanti

Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le società sportive debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00 (prima 10.000,00). Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Solo per il dilettantismo, inoltre

1) attività di base svolta essenzialmente con prestazioni volontarie o con compensi di natura minimale: fino a 5.000,00 euro a percettore non è previsto alcun nuovo adempimento o aumento di costo;

2) attività giovanile e di avviamento, con lavoratori che percepiscono fino a 15.000,00 euro massimo all’anno: da 5.000,00 euro in su, è riconosciuta loro tutela sotto il profilo lavoristico ma non vi sono ritenute fiscali. Ne consegue la sostanziale riduzione del costo complessivo a carico di associazioni e società sportive dilettantistiche, che viene contenuto ed integralmente destinato alla previdenza del lavoratore, finora non riconosciutagli, a parità di netto;

3) attività sportiva dilettantistica apicale di vertice, con lavoratori che percepiscono oltre 15.000,00 euro all’anno: regolare assoggettamento per la parte eccedente i 15.000,00 euro a ritenuta fiscale e, per la parte eccedente i 5.000,00 euro, a ritenuta previdenziale. Ne consegue la sostanziale riduzione del costo complessivo a carico di associazioni e società sportive dilettantistiche, che viene contenuto ed integralmente destinato alla previdenza del lavoratore, finora non riconosciutagli, a parità di netto;

4) esclusione dalla natura retributiva degli importi che sono erogati ai lavoratori sportivi a titolo di rimborso spese documentate.

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