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Interrogazione sul nuovo sistema di conferimento rifiuti

NUOVO SISTEMA DI CONFERIMENTO RIFIUTI .IL GOVERNO LOCALE FACCIA UN PASSO INDIETRO E CONGELI IL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI . TROPPI GLI ASPETTI DI ILLEGITTIMITA' DEL SERVIZIO SVOLTO DA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

Riceviamo e pubblichiamo

NUOVO SISTEMA DI CONFERIMENTO RIFIUTI .IL GOVERNO LOCALE FACCIA UN PASSO INDIETRO E CONGELI IL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI . TROPPI GLI ASPETTI DI ILLEGITTIMITA' DEL SERVIZIO SVOLTO DA DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

Premesso quanto segue:

  1. Che due settimane or sono si è ampiamente discusso in una serata a tema circa le modalità adottate dalla pubblica amministrazione in materia di introduzione e rivisitazione del sistema del conferimento rifiuti con concentrazione sulla quota residuo e che il documento presentato dalle opposizioni non ha sortito l'effetto di ritiro delega all'Assessore ma ha aperto una lunga ed ampia discussione sulla totale disorganizzazione che regna in materia, sulla sostanziale disinformazione che ancora oggi si raccoglie sul tema e su un regime assolutamente di patrimoniale spinta che la nuova tariffazione va via via assumendo nella sua applicazione ;
  2. Che da istanze raccolte sia da parte della quota residenziale che dagli operatori ecologici che lavorano nel settore si evince che ad oggi regna un caos totale che si sostanzia in una totale disorganizzazione a monte della intera operazione di rivisitazione del sistema che di fatto ha cambiato solo la parte di raccolta del rifiuto residuo nella logica di fare cassa in fretta su una progettazione che doveva essere molto più organica e rispettosa del potere salariale delle famiglie e dei singoli in una fase di grave depressione del potere di acquisto dei salari/pensioni e della contestualizzazione della gravi crisi lavorativa che investe anche i cittadini e le famiglie del nostro Comune;
  3. Che l'avvio delle procedure sanzionatorie applicate a tutto il plesso condominiale di riferimento in caso di conferimenti atipici sulle pertinenze condominiali comuni sono fortemente inique e illogiche nel momento in cui un utente abbia inteso ovviare a tale situazione penalizzante munendosi di proprio contenitore e comunque è impensabile anche solo pretendere che il cittadino svolga funzioni di detective per segnalare terzi o vicini che abbandonino i loro rifiuti in modo illegittimo;
  4. che gli stessi operatori ecologici serbano grandi dubbi circa le sorti del sistema oggi basato su una dotazione minima obbligatoria di sacchi verdi per la raccolta rifiuti residui in quanto ancora non è stato compreso il meccanismo e nel momento della contabilizzazione in bolletta degli svuotamenti si potrebbero profilare azioni legali per quanto concerne la violazione della privacy (ritiro contenitori sul suolo privato aziendale, vedi Abbasciano, polo industriale, ecc.) con un ricorso al giudice di pace per la disquisizione in materia ma notizia di oggi a mezzo stampa, anche stante la sentenza pronunciata in modo innovativo sulla materia dalla Commissione Tributaria di primo grado , che accoglie le testi degli legali che hanno sostenuto il braccio di ferro di un privato cittadino di Pergine contro la AMNU la cui ratio è fondata sul principio che è illegittimo chiedere ai cittadini di pagare un volume minimo di rifiuti. L'impianto del ricorso curato dai legali , apripista sulla tematica e dirimente in punta di diritto, focalizza le argomentazioni giuridiche sul fatto che la normativa provinciale in materia è in netto contrasto con la direttiva comunitaria 156/1991, che stabilisce che si paga in base a quanto si inquina e andando oltre si pronuncia anche sul sistema dicendo che anche un funzionario pubblico può disapplicare una norma derivata da quella comunitaria che non ne rispetti la logica;ù
  5. Che si presentano anche delle zone grige assolutamente da chiarire in ordine al principio che il governo locale nella sua disinvolta applicazione metodologica sul tema introduce in alcuni ambiti strutturali logistici con produzioni importanti di rifiuti elencati qui di seguito:

che nella nuova struttura del Supercarcere vi sono 15 bidoni che comportano un passaggi con svuotamento razionalizzato a due volte alla settimana con un costo che si attesta a 120 euro mensili che a fine anno comporterebbe una spesa totale di 156mila euro si pone il quesito di chi pagherà questi maggiori oneri se cioè saranno caricati sulla intera collettività ;

che analogamente anche la sede logistica del Corpo dei vigili urbani hanno una dotazione di bidoni , così come le scuole materne , i poli sociali e tutte le strutture dedicate di proprietà comunale che continuano ad esporre i loro contenitori semipieni o quasi vuoti pur valendo il principio che si paga a vuotamento ed i mezzi della nettezza urbana sono tarati a tal scopo ogni svuotamento eccedente la tabella prevista per il calcolo catastale e per i componenti comporta un costo pari al costo del sacco verde. Chi paga gli svuotamenti eccedenti il popolo pantalone? ;

  1. che la mancata gestione razionalizzata e programmatica della tariffa TARES da parte della pubblica amministrazione di Trento imposta con criteri di assoluta illogicità per le varie categorie di invalidi , di famiglie con bambini piccoli per lo smaltimento dei pannolini e per i detentori di animali di affezione come i gatti sono letteralmente infuriati per le impattanti ricadute sia in termini economici che in termini di ingombro domestico per chi non possiede un vano di disbrigo (poggiolo, cantina od altro) e comporta al seguito un problema enorme in materia igienico-sanitaria;
  2. Che anche anche il Presidente Redolfi (peraltro critico contro la sua stessa maggioranza di governo ) esprime pubblicamente toni duri contro la totale disorganizzazione , la mancanza di informazione , comportamento questo peraltro in l'assoluto contrasto con quanto sostanzialmente disciplinato nel TULROC (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L ) art. 68 -servizi pubblici locali- che stabilisce per i comuni nell'esercizio delle funzioni di loro competenza , l'assunzione di servizi a rilevanza pubblica al fine di soddisfare le finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale e di assicurarne la regolarità e continuità , nonché la funzione in condizione di uguaglianza;
  3. che il fatto che i sacchetti verdi ,da notizie della stampa locale siano gelosamente chiusi a chiave in un luogo segretissimo per evitare che falsari e ladri possano rubare il marchio e la dotazione ha dell'incredibile e dello sconcertante in un sistema paese dove la liberalizzazione del commercio è materia sempre più oggetto di contenziosi solleva anche dubbi di legittimità rispetto ad alcuni importanti principi contenuti nella legge Antitrust sotto riportati:

Intese restrittive della liberta' di concorrenza

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonche' le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attivita' consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Art. 3.

Abuso di posizione dominante

1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

Art. 4.

Deroghe al divieto di intese restrittive della liberta' di concorrenza

1. L'Autorita' puo' autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessita' di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialita' sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non puo' comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalita' di cui al presente comma ne' puo' consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

2. L'Autorita' puo' revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.

3. La richiesta di autorizzazione e' presentata all'Autorita', che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

Testo aggiornato al DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

TITOLO I
NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E SULLE

LEGGE ANTITRUST

Tutto ciò premesso si chiede al Sindaco e alla Giunta comunale:

  1. Come intende rispondere la pubblica amministrazione ai cittadini che hanno rappresentato le loro istanze riportate negli otto punti del documento qui prodotto. Si richiede una risposta dettagliata ed argomentata punto per punto compreso il punto 5) che rappresenta le zone grige in capo alle responsabilità strutture comunali e parastatali. Si richiede inoltre data assunta l'importanza che la chiarezza in termini da parte del governo locale sul tema è atto dovuto, trattandosi di servizio di rilevanza pubblica e pertanto rispondendo ai criteri di traparenza , efficacia ed efficienza cui la pubblica amministrazione deve ispirarsi nel suo mandato ;
  2. Se alla luce di tali importanti sviluppi sulla questione , considerato il pronunciamento autorevole con la recente sentenza della Commissione Tributaria di primo grado ma con ulteriori profili di violazione anche rispetto a quanto normato dalla Legge Antitrust per l'aspetto che riguarda la detenzione in forma di monopolio da parte di Dolomiti Energia S.p.a. Dei sacchetti verdi non ritenga la pubblica amministrazione in segno di ragionevolezza verso le richieste della collettività nonché di conduzione secondo le regole del buon padre di famiglia che reggono la mano pubblica , congelare il sistema così come oggi formulato in quanto foriero di innumerevoli ricadute deleteree in termini sia ambientali che economici per i cittadini;
  3. Se infine , così come richiesto da più organismi rappresentanti importanti settori della comunità e come rappresentato nelle svariate forme di protesta da parte anche dei singoli cittadini (protesta pannolini capeggiata dal consigliere Cia) non si convenga che sia necessario ridefinire nel dettaglio la questione, con una analisi più profonda, secondo quanto emerso ad oggi anche in ordine al rispetto della direttiva comunitaria 156/1991, stabilendo pertanto di congelare fino a giugno 2013 il nuovo sistema del servizio di raccolta rifiuti e la relativa applicazione della tariffa puntuale;

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.

F.to Gabriella Maffioletti

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