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Mobbing, da Donatella Conzatti un nuovo disegno di legge: "Sono partita da casi concreti come quello di Sara Pedri"

La senatrice trentina di Italia Viva presenta il testo: onere della prova attenuato per il lavoratore che presenta una denuncia, protezione dei colleghi che testimoniano, sanzione civile contro l'autore del mobbing

"Sono partita da casi concreti, come quello di Sara Pedri. L'ultimo caso eclatante, su cui le indagini però sono ancora in corso". Donatella Conzatti, senatrice trentina di Italia Viva, cita anche il caso della ginecologa che lavorava all'ospedale di Trento e poi scomparsa, nel presentare un nuovo disegno di legge contro il mobbing. Tra le ipotesi infatti, c'è anche quella dei maltrattamenti e delle pressioni eccessive subite sul luogo di lavoro dalla dottoressa.

Il ddl è stato depositato dalla senatrice Conzatti e illustrato in Senato in un convegno lunedì 20 settembre. Presenti Gianni Rosas, direttore dell'Ufficio per l'Italia dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), i professori Harald Ege, Emanuele Corn e l'avvocato Domenico Tambasco.

I contenuti principali del ddl sulla prevenzione delle molestie e delle violenze sui luoghi di lavoro sono l'onere della prova attenuato per il lavoratore che presenta una denuncia per mobbing o straining, protezione dei colleghi che testimoniano a suo favore, una sanzione civile contro l'autore del mobbing e non un semplice risarcimento, oltre ad una serie di norme per prevenire questi fenomeni.

Basandosi su un campione di 110 sentenze della Cassazione, Tambasco ha sottolineato che solo il 12% dei lavoratori che hanno presentato ricorso in Tribunale hanno ottenuto una sentenza positiva, con un risarcimento medio di 28mila euro. Questo spiega perché solo l'1% di chi subisce mobbing o straining si rivolge al tribunale.

Anche per questo, è stato sottolineato, il ddl interviene sulle cause che attualmente rendono inefficace il quadro normativo. In primo luogo c'è il riconoscimento dell'onere probatorio alleggerito, per chi denuncia, bastando una serie di indici e fatti concordanti, senza bisogno di dover dimostrare l'intento persecutorio da parte del superiore. In secondo luogo c'è la protezione dei colleghi che testimoniano nel processo, con la nullità di qualsiasi forma di procedimenti disciplinari o di licenziamento.

Inoltre si passa da una logica di risarcimento del danno subito dalla vittima a quella della sanzione civile, commisurata quinti all'autore della molestia o della violenza: la sanzione varia da 29 mila a 200 mila euro, a seconda di ben precisi parametri indicati nel ddl, raddoppiati se la vessazione provoca invalidità permanente.

Per evitare gli abusi il ddl prevede che è mobbing la falsa accusa rivolta a un superiore di aver subito violenze o molestie, con una sanzione che può giungere al licenziamento per giusta causa. Inoltre la prima parte del testo contiene una serie di misure preventive. Ad esempio si demanda alla contrattazione collettiva l'individuazione di misure per prevenire questi fenomeni, e sul modello della legge sulla sicurezza del lavoro, vengono introdotte anche la formazione dei lavoratori per saper individuare e prevenire il fenomeno.

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