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Sabato, 20 Aprile 2024
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Come aprire un B&B in Trentino

Le norme che regolano l'apertura e la gestione di un B&B

Un'occasione per arrotondare qualche entrata, magari sfruttando spazio all'interno del nostro immobile. Ecco come può nascere l'idea di aprire un bed and breakfast, una struttura ricettiva che permette brevi soggiorni e dove l'affittuario si preoccupa ovviamente delle pulizie e di offrire la prima colazione ai suoi ospiti. Un modello di struttura scelto da chi ama stare fuori tutto il giorno senza orari e vincoli per visitare la meta turistica scelta, ma di fatto un modello per tutte le età. Vediamo come possiamo aprire un bed and breakfast a Trento.

Come prima cosa è necessario presentare al Suap del Comune ove è ubicato l'immobile la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Provincia Autonoma di Trento. La SCIA può essere presentata dal responsabile del B&B (non obbligatoriamente il capo famiglia, ma chi all'interno della stessa si fa carico dell'iniziativa).

Nella SCIA dovranno essere segnalate, oltre ai dati personali, il rispetto dei requisiti di abitabilità e di sicurezza, il numero delle camere adibite a B&B, i posti letto, la dotazione di servizi igienico sanitari, la volontà di somministrare la colazione utilizzando alimenti manipolati.

La Provincia Autonoma di Trento definisce "bed and breakfast" l'ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola organizzazione familiare, utilizzano parte dell'edificio in cui risiedono, fino a un massimo di quattro camere, fornendo servizio di alloggio e di prima colazione. Il regolamento di esecuzione definisce i casi nei quali l'ospitalità "bed and breakfast" è consentita nell'edificio in cui è stato eletto domicilio.

  1. I locali destinati all'esercizio di bed and breakfast devono possedere i requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dalla legge e dai regolamenti comunali per l'uso abitativo.
     
  2. Nell'esercizio di bed and breakfast devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio:
    - pulizia quotidiana dei locali;
    - cambio della biancheria da camera e da bagno a ogni cambio di cliente;
    - fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.
     
  3. Il servizio di prima colazione può essere assicurato utilizzando prodotti alimentari confezionati o che richiedono manipolazione; la fornitura di cibi e bevande manipolati non costituisce attività imprenditoriale e non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari). Al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti, chi offre cibi e bevande soggetti a manipolazione nel servizio di prima colazione deve:
    - avere frequentato un programma di formazione in materia d'igiene nella manipolazione degli alimenti, anche organizzato dalle associazioni rappresentative della categoria, coerente con l'attività che intende svolgere e avere ottenuto, a conclusione del programma, un attestato che certifichi, a seguito di verifica, l'acquisizione delle nozioni trasmesse;
    - garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico e nel rispetto delle indicazioni date dal produttore, qualora vengano specificate sulle confezioni degli alimenti utilizzati;
    - informare l'ospite che lo richieda sugli ingredienti utilizzati per la preparazione degli alimenti e delle bevande offerte, al fine di prevenire eventuali aspetti allergizzanti;
    - informare l'ospite circa la possibilità di presentare reclamo al comune competente per territorio, ove abbia riscontrato, in riferimento al servizio di prima colazione, la sussistenza di condizioni igieniche carenti o di situazioni di rischio sanitario legate all'offerta di alimenti e bevande manipolati.
     
  4. Il "bed and breakfast" è consentito nell'edificio nel quale è stato eletto domicilio a condizione che il titolare dell'ospitalità risieda in un comune della provincia di Trento e l'attività sia svolta per almeno sessanta giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno.
     
  5. Gli arrivi e le presenze dei clienti devono essere comunicati attraverso il Sistema Turistico Provinciale del Trentino.
     
  6. Il Titolare è obbligato a segnalare gli alloggiati alla Polizia di Stato.
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