rotate-mobile
Giovedì, 30 Novembre 2023
Casa

Ristrutturazioni casa e contratti di locazione

In caso di vendita dell'unità oggetto dell'intervento prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione del 36%,le quote di residue possono essere utilizzate dal venditore oppure trasferite all'acquirente

A decorrere dal 17 settembre 2011 in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione del 36%,le quote di detrazione residue possono essere utilizzate dal venditore oppure trasferite all’acquirente persona fisica. 

Sulla “Guida alle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie: aggiornamento febbraio 2012” pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate alla voce “Se cambia il possesso” è specificato che: “In caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica)  dell’immobile. Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile”.  
 
Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i  presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'art.2, co.1, della legge n.431/1998; c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell'aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati edoperai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti. 
   
I contratti di locazione e di affitto relativi a beni immobili esistenti nel territorio dello Stato,  anche conclusi in forma verbale, sono comunque soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, indipendentemente dall’ammontare del canone annuo stabilito dalle parti, e che la registrazione tardiva del contratto comporta l’applicazione della disciplina di cui al co.8 dell’art.3 del D.Lgs. n.23/2011.   
 
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Ristrutturazioni casa e contratti di locazione

TrentoToday è in caricamento