Carrozzine elettriche e Codice della Strada - terzo atto
Ci sono domande che molti disabili si fanno a cui, però, non può essere data una risposta certa a causa di un "vuoto legislativo":
- Quali sono le regole per la circolazione su strada delle carrozzine o scooter elettriche per i portatori di handicap?
- Con questa tipologia di "mezzo" si deve andare in giro solo per strada o si può tranquillamente stare anche sui marciapiedi?
- Nel malaugurato caso in cui dovesse capitare un incidente, chi paga gli eventuali danni?
La risposta, infatti, è purtroppo semplice: non esiste una norma che regolamenti chiaramente la circolazione delle carrozzine e degli scooter elettrici per disabili.
Si potrebbe fare riferimento, per iniziare, all'articolo 46 del decreto legislativo n. 285 del 1992 - Codice della Strada - ai sensi del quale "le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore" non rientrano nella definizione di veicolo.
Stando a questa norma, due le conseguenze ovvie: carrozzine e scooter elettrici, in quanto non veicoli, non potrebbero muoversi in strada (ma solo nelle zone in cui tranquillamente possono camminare anche i pedoni) e non dovrebbero essere soggetto dall'obbligatorietà dell'assicurazione, perché non targate, abbiamo letto tutti quanti, quello che è successo ad Augusto Tamburini di Arco, da cui ho avuto il materiale per poter scrivere questa lettera-denuncia.
Eppure, è accaduto ad Albenga, comune in provincia di Savona, in Liguria, che l'ASL da un lato ha informato i pazienti disabili che potrebbero disporre in comodato d'uso gratuito di carrozzine e scooter elettrici di proprietà dell'azienda sanitaria; dall'altro che questi mezzi di trasporto non possono essere utilizzati se non assicurati, altrimenti sarebbero stati ritirati e sostituiti dalle carrozzine manuali.
In pratica, questa particolare richiesta dell'ASL del comune ligure va in netto contrasto con il citato art. 46. Per di più, il Ministero della Sanità ha affermato sia che non devono essere gli assisti a farsi carico dell'eventuale assicurazione sia l'illegittimità del ritiro del mezzo nel caso di non stipula del contratto assicurativo.
Tuttavia, il problema resta, soprattutto nell'ipotesi in cui il disabile sia protagonista (attivo o passivo) di un incidente stradale, né più né meno come un pedone, soprattutto in considerazione del fatto che non tutte le zone di ogni città italiana sono tranquillamente raggiungibili.
Anche perché non ci sono marciapiedi larghi e sicuri dappertutto o aree pedonali sparse ovunque.
Ciò dimostra, quindi, che bisognerebbe urgentemente provvedere al "vuoto normativo" sui mezzi di trasporto per i disabili, dando risposte certe alle domande espresse all'inizio di questo post.
Perché i portatori di handicap hanno ovviamente il diritto di muoversi liberamente, senza ostacoli legislativi o "apprensioni assicurative".
In relazione anche al fatto che, quando fu stilato l'art. 46 del decreto legislativo numero 285, era il lontano 1992, anno in cui i veicoli elettrici non erano ancora contemplati.
Occorre, insomma, un aggiornamento anche dal punto di vista "tecnologico" perché i disabili non sono affatto cittadini di serie B.
Via aspettiamo venerdì 28 alle ore 11 nella piazza di Bolognano di Arco dove partiremo per la marcia di protesta.
Gian Piero Robbi - giampi.robbi@gmail.com