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Giovedì, 25 Aprile 2024
Economia

Sostegni per le ore di sospensione dal lavoro per Covid: come fare domanda

Si tratta di un sostegno economico provinciale aggiuntivo rispetto alle integrazioni salariali

C'è tempo fino al 30 novembre per chiedere l'integrazione al reddito da parte dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito dell’interruzione parziale o totale delle attività collegata all’emergenza Covid-19. È possibile presentare la domanda per le ore di sospensione maturate nel primo semestre 2021. Si tratta di un sostegno economico provinciale aggiuntivo rispetto alle integrazioni salariali quali la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), per gli operai dell'agricoltura (CISOA), la CIG in deroga, o gli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà, erogato a favore dei lavoratori che sono stati sospesi dal lavoro a seguito dell’interruzione parziale o totale delle attività collegata all’emergenza COVID-19.

Requisiti 

Per poter richiedere il contributo, il lavoratore deve essere in possesso di questi requisiti:

  • aver maturato almeno 300 ore di sospensione totali nel primo semestre 2021. Per il raggiungimento di tale soglia, non possono essere conteggiate le ore di sospensione per evento meteo. Il calcolo del monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro effettuato rispetto all’orario contrattuale a tempo pieno; nel caso di variazione di orario di lavoro, ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l’accesso all’integrazione al reddito, è conteggiata la percentuale media oraria dei mesi del semestre;
  • essere stato impiegato presso una sede dell’azienda localizzata in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l’integrazione salariale è riconosciuta; in alternativa, deve essere residente in Provincia di Trento alla data del 24 settembre 2021 (data della delibera di Giunta provinciale che disciplina la misura) e aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in Provincia di Bolzano o altra Regione confinante, purché non sia assegnatario di analogo intervento erogato dall’Amministrazione territorialmente competente del luogo in cui svolge o ha svolto l’attività lavorativa. 

Se, però, il richiedente usufruisce o ha usufruito nel 2021 dei benefici dell’attualizzazione della quota A dell’Assegno unico provinciale, secondo la disciplina stabilita dall’art. 25 della legge provinciale n. 3/2020, non può presentare richiesta.    

L'importo del sostengo

L’importo orario dell’integrazione è fissato in due soglie, calibrate sull’importo massimo dell’assegno di cassa integrazione guadagni erogabile:

  • a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all’importo relativo alla prima fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall’INPS, per il 2020 pari a 2.159,48 euro, sono corrisposti 1,50 euro per ogni ora di sospensione dal lavoro;
  • a favore dei lavoratori percettori di indennità di cui alla seconda fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall’INPS, per il 2020 superiore a 2.159,48 euro, sono corrisposti 1,00 euro per ogni ora di sospensione dal lavoro.

La liquidazione del contributo avviene in un’unica soluzione, con versamenti su conto corrente, per l’importo lordo spettante. L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini della relativa tassazione. La domanda è esente da imposta di bollo.

   

Le domande possono essere presentate entro il 30 novembre 2021. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito di #RipartiTrentino, nella sezione dedicata, oppure chiamando il numero verde di Agenzia del Lavoro: 800 264 760. Il servizio è attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17.  

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