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Saldi: i diritti non si scontano, ecco i consigli del Centro Consumatori

Alcuni consigli su merce difettosa, prezzi e diritto alla sostituzione degli oggetti acquistati

Anche in Trentino, nei primi giorni di gennaio, sono iniziati i saldi. I commercianti della città hanno approfittato della presenza dei turisti ngli ultimi giorni di mercatini per dare il via alle svendite. Se la merce è scontata i diritti dei consumatori non lo sono. Il Centro Ricerca e Tutela Consumatori e Utenti di Trento ha diffuso un elenco di accortezze da mettere in pratica quando si va a caccia di saldi. Ecco come orientarsi tra merce difettosa, diritto di sostituzione e prezzi.

Ecco i consigli del Centro Consumatori

- Prima di un acquisto è consigliabile confrontare sempre le offerte di più punti vendita

- Quella che già in precedenza era definita "offerta speciale", a fine stagione dovrà essere ulteriormente scontata. Pertanto può essere utile uno sguardo alle vetrine già nei giorni che precedono le svendite

- Attenzione alla distinzione, prevista dalla legge, tra "merce in saldo" e "merce ordinaria"

- I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di tutti gli acquirenti senza distinzione alcuna, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino ad esaurimento delle scorte. Dell'esaurimento delle scorte il pubblico deve essere chiaramente informato con avviso posto all'esterno del negozio

- Può capitare che nella ressa e confusione, i cartellini dei prezzi delle merci esposte finiscano per essere scambiati tra di loro. Per questo. si raccomanda sempre di controllare l'etichetta prima di pagare

- Anche per le svendite di fine stagione vale il consiglio di conservare accuratamente lo scontrino di cassa o la fattura, che potranno tornare utili nel caso di eventuali reclami nei confronti del commerciante o nel caso della denuncia di un danno

- Dal 2016 i commercianti, gli artigiani e i liberi professionisti hanno l'obbligo di accettare pagamenti anche tramite carte bancomat e di credito (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica)

- I commercianti non sono tenuti in genere a ritirare i prodotti che non risultino difettosi; questo sia durante il periodo delle svendite che durante la stagione normale. Se lo fanno è solo per cortesia. La sostituzione di merce acquistata in svendita, che non presenti difetti, è per lo più esclusa espressamente dal venditore. Per chi desideri usufruire dell'eventuale sostituzione della merce acquistata, sarebbe opportuno farsi indicare tale possibilità dal commerciante sullo scontrino di cassa o sulla fattura

- I prezzi ridotti non "riducono" anche i diritti dei clienti. Anche nel caso di prezzi superscontati, il cliente ha sempre diritto di ricevere merce priva di difetti. Qualora venga posto in vendita un articolo a prezzo scontato, perché magari un po' sporco o perché presenta ombreggiature di colore, tali imperfezioni devono essere sempre indicate o fatte presenti al compratore

- Il cliente può presentare reclamo, anche in un momento successivo all'acquisto, per qualsiasi vizio o imperfezione che non siano stati segnalati espressamente dal negozio al momento dell'acquisto. Il periodo entro il quale si può far valere la garanzia per eventuali difetti del prodotto è di due anni a partire dalla data dell'acquisto. Il difetto va denunciato entro 60 giorni dalla sua scoperta. Nei primi 6 mesi dall'acquisto l'onere di provare che il difetto non era presente al momento della vendita, è a carico del venditore

- Il Corpo di Polizia Locale di Trento e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato possono intervenire in caso di ingannevolezza o prassi commerciali scorrette

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