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Economia

Nuove regole per il reddito di garanzia, fissato il limite a 950 euro

Viene fissato un tetto massimo mensile dell’intervento pari a 950 euro per nucleo avente titolo al beneficio. L’introduzione di tale limite risponde alla necessità di escludere effetti distorsivi che possono prodursi dal cumulo di più benefici

Tetto massimo fissato a 950 euro e possibilità di aggiornamento della condizione economica anche per chi sospende la partita Iva. Sono queste le principali modifiche stabilite dalla Giunta provinciale, su proposta dell'assessore alla salute e politiche sociali Ugo Rossi, per il reddito di garanzia. "Siamo tuttora l'unica provincia in Italia ad aver introdotto il reddito di garanzia - commenta l'assessore Rossi -, uno strumento importante che ci consente di ridurre le condizioni di povertà, di favorire l'inclusione sociale e di influire positivamente sulla partecipazione al mercato del lavoro. Con le misure introdotte oggi, dopo l'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali e il parere favorevole della IV Commissione permanente del Consiglio provinciale, vogliamo limitare il rischio di cadere nell'assistenzialismo, anche se i casi in cui il reddito di garanzia superava questo tetto erano davvero pochi".

Queste le modifiche introdotte:
viene fissato un tetto massimo mensile dell’intervento pari a 950 euro per nucleo avente titolo al beneficio. L’introduzione di tale limite  risponde alla necessità di escludere effetti distorsivi che possono prodursi dal cumulo di più benefici: infatti data la grave condizione di difficoltà economica in cui versano i beneficiari di tale intervento socio - assistenziale,  si può ragionevolmente presumere che gli stessi siano destinatari anche di altri interventi di sostegno economico;
 
si amplia, per i titolari di partita Iva, il ventaglio delle possibilità di aggiornamento delle dichiarazioni Icef al verificarsi di cambiamenti significativi. In particolare si introduce tale possibilità al verificarsi di alcune ipotesi che comunque escludono comportamenti opportunisti quali: la sospensione dell’attività lavorativa comprovata dalla sospensione della partita Iva; l’instaurazione di una procedura concorsuale;

al fine della determinazione della misura dell’intervento economico e al fine di evitare le difficoltà riscontrate nella prassi operativa si introduce un nuovo punto nella disciplina riguardante i "componenti che comunque non coabitano", consentendo quindi di escludere ai fini della quantificazione del beneficio quei componenti che, di fatto e per le più svariate ragioni, non coabitano con i restanti componenti del nucleo anagrafico. 

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