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Economia

Agenzia delle entrate spiega cosa deve fare chi ha debiti fino a 120mila euro

Cosa prevedono le nuove norme sulle rateizzazioni semplificate

Quali sono le novità per la riscossione introdotte dalla legge di conversione del decreto Aiuti? Pubblicati i  nuovi modelli per presentare l'istanza semplificata di rateizzazione fino a 120mila euro, senza necessità di una documentazione aggiuntiva. Il provvedimento introduce modifiche strutturali alla disciplina delle rateizzazioni delle cartelle e degli avvisi che riguardano, oltre alla soglia più alta di debito per le richieste semplificate, anche margini più ampi per evitare la decadenza. Come comunica l'Agenzia delle entrate-riscossione, il decreto ha inoltre reso definitiva la possibilità di compensare i crediti con i debiti a ruolo.

In sostanza, i modelli per fare la domanda sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate e nei prossimi giorni sarà disponibile anche l'adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120mila euro direttamente online, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio "rateizza adesso", disponibile nell'area riservata del portale di Agenzia delle entrate-riscossione. Questo servizio consente di presentare la richiesta di dilazione in completa autonomia, ricevendo in automatico via email un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare un'ulteriore documentazione.

I moduli per la rateizzazione dell'Agenzia delle entrate

E ci sono novità anche per i termini di decadenza. La legge n. 91/2022 ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate a partire dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, invece delle cinque precedentemente previste. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante l'emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione. Nel dettaglio, per i piani di dilazione in corso all'8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all'emergenza Covid-19), è stato esteso a diciotto il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio. Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di cinque rate.

Inoltre, la legge n. 91/2022 rende definitiva la possibilità di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura. Il provvedimento in questione estende la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all'agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

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