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Presentato il ricorso

Impugnata dal Governo la partecipazione in Itas Mutua della Pat

Tra i motivi di ricorso si evidenzia che "le mutue assicuratrici non sono incluse nell'elenco tassativo di tipologie societarie per le quali, in base all'art. 3 del Testo unico, è ammessa la partecipazione pubblica, in quanto non riconducibili alle imprese cooperative in senso stretto"

Presentato ricorso da parte del Governo contro la legge della Provincia di Trento che autorizza la Provincia autonoma a partecipare in qualità di socio sovventore, alla società Itas Mutua.Il testo del provvedimento è stato pubblicato il 15 settembre sulla Gazzetta Ufficiale.

Un estratto: 

"Il Presidente del Consiglio ritiene che la disposizione si ponga in contrasto con gli articoli 3, comma 1, e 4 del 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica' (TUSP) approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (norma interposta). In particolare l’art. 3, comma 1, del TUSP, nel dettare disposizioni in ordine ai tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, reca una elencazione tassativa, stabilendo che 'le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa'. 

Secondo il governo la legge provinciale (o meglio l'art. 34 della l.p. n. 7 del 2021) contrasta con gli articoli 3 e 4 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con decreto legge n. 175 del 2016, in relazione agli articoli 8 e 9 dello Statuto, con riferimento sia alla materia del coordinamento della finanza pubblica, sia al principio del buon andamento ex art. 97 Cost, sia alla competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

Tra i motivi di ricorso si evidenzia che 'le mutue assicuratrici non sono incluse nell'elenco tassativo di tipologie societarie per le quali, in base all'art. 3 del Testo unico, è ammessa la partecipazione pubblica, in quanto non riconducibili alle imprese cooperative in senso stretto, e che la norma provinciale non rispetta i vincoli vincolo di scopo e di attività di cui all'art. 4 del Testo unico, in quanto l'acquisizione della partecipazione in una mutua assicuratrice risulterebbe del tutto estranea al conseguimento delle finalità di interesse generale puntualmente descritte dalla norma statale'". 

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