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Giovedì, 25 Aprile 2024
Economia Centro storico / Piazza Dante

Integrazione alla cassa integrazione: domande fino al 31 ottobre

I lavoratori che hanno subìto una sospensione del lavoro possono fare richiesta dell'integrazione voluta dalla Giunta provinciale

Le persone che hanno subito una sospensione dal lavoro a causa dell’emergenza sanitaria hanno tempo fino al 31 ottobre per chiedere un sostegno aggiuntivo alla cassa integrazione e agli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà. Ad oggi sono 8.450 i dipendenti di aziende con unità produttive situate in Trentino che hanno chiesto alla Provincia autonoma di Trento la concessione di questa integrazione a seguito del blocco temporaneo delle attività economiche. L'iniziativa è contenuta nel pacchetto #RipartiTrentino per il rilancio dell’economia locale. La Giunta ha stanziato un fondo di 6,8 milioni di euro.

Per i sospesi dal lavoro nel primo semestre del 2020, la richiesta del sostegno va presentata esclusivamente online, entro le ore 12.30 del 31 ottobre. Per quanto riguarda il secondo semestre, la raccolta delle domande sarà effettuata dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. Per ciascun semestre di quest’anno, il lavoratore che desideri inoltrare domanda deve aver raggiunto almeno 300 ore di sospensione totali.

Per il raggiungimento del monte ore potranno essere conteggiate, sia le ore di sospensione a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, sia eventuali ore di sospensione con un’altra causale riferibili al medesimo semestre (esclusi gli eventi eventi meteorologici). Il sostegno non può essere richiesto nel caso in cui il lavoratore sia beneficiario dell’attualizzazione della quota A dell’Assegno unico provinciale.

La procedura di richiesta dell’integrazione al reddito prevede la registrazione, compilazione, conferma e invio della domanda direttamente online sul sito del Fondo sociale europeo in Trentino, su #Ripartitrentino oppure sul sito dell’Agenzia del Lavoro. Accanto alla compilazione della domanda online, il lavoratore beneficiario deve allegare un’attestazione rilasciata dal proprio datore di lavoro che certifica la tipologia di sospensione, la fascia di reddito, la tipologia di contratto e le ore di sospensione maturate nel semestre di riferimento. Entro 60 giorni dalla data di scadenza del periodo per la presentazione delle domande, l’Agenzia del lavoro erogherà il beneficio spettante. 
 

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