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Economia

Decreto Sostegni, contributo a fondo perduto: come fare richiesta

Le indicazioni per richiedere il contributo

All'interno del Decreto Sostegni (ex Decreto Ristori 5), quello approvato venerdì 19 marzo dal Consiglio dei Ministri è entrato in vigore martedì 23, c'è anche il contributo a fondo perduto. Una misura in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata Iva pensata «Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. 2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» si legge nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate viene spiegato come chiedere il contributo: 

I contribuenti aventi diritto possono richiedere il contributo a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica, dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021. L’istanza deve contenere:

  • il codice fiscale del richiedente e dell’eventuale rappresentante;
  • il codice fiscale dell’eventuale intermediario che la presenta;
  • i dati contabili relativi alla sussistenza dei requisiti;
  • la scelta sulla modalità di fruizione del contributo;
  • l’iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente.

L’istanza deve essere presentata in via telematica mediante:

  • procedura web nel portale Fatture e Corrispettivi del sito web dell’Agenzia delle entrate;
  • software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico.

L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’iban intestato al richiedente o, a scelta irrevocabile del richiedente, può essere utilizzato, nella sua totalità, come credito di imposta. Contestualmente al riconoscimento del contributo, l’Agenzia delle entrate emette il mandato di pagamento ovvero riconosce il credito di imposta, comunicando l’esito all’interno della sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Delega agli intermediari

Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari (abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:

  • sono abilitati al Cassetto fiscale del richiedente
  • sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi)
  • dichiarano, nell’istanza, di essere stati appositamente delegati dal richiedente (in questo caso la presentazione può essere effettuata esclusivamente tramite software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico).

È possibile, in caso di errore, presentare entro il termine del 28 maggio 2021 una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero il riconoscimento del credito d’imposta. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine del 28 maggio 2021.

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