Aumento unilaterale delle tariffe luce/gas: ecco i consigli del Centro Consumatori
In alcuni contratti è prevista la possibilità di un aumento unilaterale da parte del fornitore, ecco cosa possono fare i consumatori
Tariffe cambiate, solitamente al rialzo, da un giorno all'altro: è il cosiddetto aumento uilaterale, grazie al quale il fornitore di energia elettrica/gas può variare i prezzi senza bisogno di rinnovare il contratto. Il Centro Tutela Consumatori di Trento fa un po' di chiarezza.
Può il fornitore variare unilateralmente le condizioni del contratto, nel corso della
sua vigenza?
Per quanti abbiano già in corso un contratto di fornitura sul mercato libero va fatto presente che il fornitore può, laddove il contratto lo preveda, apportare unilateralmente modifiche alle condizioni contrattuali solo in presenza di un cd. “giustificato motivo”: peccato che tale concetto abbia ancora connotati un po’ vaghi e lasci ampi margini di discrezione al fornitore nella sua determinazione.
Sono previste tutele a favore dei consumatori?
Sì, il consumatore può cambiare tariffa e/o fornitore gratuitamente dopo essere stato opportunamente informato, non può pretendere di mantenere la vecchia condizione o
tariffa: lo stabilisce l’ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). In particolare, il venditore deve comunicare le variazioni in forma scritta con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse (senza, tuttavia, dover rispettare un termine minimo nel periodo di validità del contratto).
La comunicazione deve contenere l’intestazione “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e deve essere separata dalla normale fatturazione. In ipotesi di mancato rispetto di tali previsioni, il venditore sarà tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo automatico pari a 30 € entro il termine di 8 mesi dalla violazione. Basterà invece un’informativa nella prima fattura utile in caso di variazione dei corrispettivi che deriva dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico.
La comunicazione di modifica unilaterale del contratto deve riportare il testo delle disposizioni contrattuali come modificate, l’illustrazione chiara di ciò che la modifica comporta e la decorrenza della stessa, nonché la chiara indicazione della possibilità del recesso da parte del consumatore.
Cosa si può fare laddove si dovesse ricevere una proposta di modifica unilaterale del
contratto?
Il consumatore può accettarla oppure rifiutarla. In questo secondo caso, il consumatore dovrà individuare una diversa offerta sul mercato e stipulare un nuovo contratto. L’eventuale nuovo fornitore inoltrerà a quello precedente, per conto del cliente, la richiesta di recesso dal vecchio contratto. Il CRTCU è a disposizione per informazione e assistenza in caso di problemi con i fornitori di energia elettrica e gas e per trovare la migliore tariffa. Centro Ricerca e Tutela Consumatori e Utenti: Piazza R. Sanzio, 3, 38122 Trento Tel. 0461/984751 Fax 0461/265699