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Cronaca

Il Trentino verso il cambio zona. Fugatti: «secondo i nuovi criteri il Trentino passa in zona rossa»

La nuova classificazione entrerà in vigore da lunedì 15 marzo

Il nuovo decreto legge del governo Draghi, quello di venerdì 12 marzo, vede il passaggio in zona rossa da lunedì 15 per diverse regioni. Tra queste anche il Trentino e lo ha affermato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. «Al momento non abbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali» ha affermato Fugatti durate la conferenza stampa di venerdì 12 marzo, «però, va detto che rispetto al decreto legge che il governo ha emanato nelle ore scorse, con un cambio di impostazione dei criteri con cui vengono classificati i territori, il nostro territorio entrerà in zona rossa». Precedentemente la classificazione delle zone si basava sull'Rt. «L'Rt per noi questa settimana sarebbe anche in calo, a 1,04» sottolinea il presidente. Questa settimana il governo ha inserito il nuovo parametro: i territori che hanno un'incidenza superiore a 250 contagi rispetto a 100mila persone, entrano automaticamente in zona rossa. «Il trentino» ricorda Fugatti «ha un'incidenza molto alta, l'ha sempre avuta. Questa settimana è di 342. La media nazionale è 240».

Le regole della zona rossa - Qui le faq relative

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25).

  2.  Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui agli articoli da 40 a 48.

  3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui all'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza di cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020, l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.

Art. 39 (Disposizioni applicabili in zona rossa)

  1. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all’articolo 38, comma 1, nelle zone rosse si applicano, oltre alle misure previste sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo. Art. 40 (Misure relative agli spostamenti in zona rossa) 1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. 3. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

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