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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Sfratti, sospensione legittima: liberi dal 31 dicembre

La Corte Costituzionale ha esaminato le censure che erano state poste dai giudici ai decreti legge varati nel 2020 e nello scorso marzo contenenti anche norme in materia di sfratti.

Non sono fondate le censure sulla proroga del blocco degli sfratti legata all'emergenza Covid sollevate dai Tribunali di Trieste e di Savona. Lo ha stabilito la Corte costituzionale in risposta a una interrogazione sollevata in particolare dai Tribunali di Trieste e di Savona. In particolare era stato sollevato un dubbio sulla legittimità costituzionale delle norme che hanno prorogato, per alcuni provvedimenti di rilascio di immobili, la sospensione disposta a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In discussione i decreti legge del 2020 (che prevedevano un'iniziale sospensione degli sfratti al 30 giugno dello stesso anno, poi posticipato all'1 settembre e con le proroghe successive al 31 dicembre 2020, poi al 30 giugno 2021) ed il decreto sostegni del 2021 che con un emendamento ha ulteriormente prorogato il blocco al 30 settembre e 31 dicembre 2021, differenziando i termini in base alle date di adozione dei provvedimenti di rilascio: per gli sfratti adottati dal 28 febbraio al 30 settembre 2020 il blocco fino al 30 settembre 2021; per quelli adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021, il blocco si avrà fino al 31 dicembre 2021.

Nella sentenza che deve essere ancora depositata, la Corte ha osservato, in particolare, che il legislatore ha progressivamente ridotto, con l'attenuarsi della pandemia, l'ambito di applicazione della sospensione, destinata comunque a cessare il 31 dicembre 2021

Legittima la sospensione degli sfratti disposta durante l’emergenza Covid

Il giudice di Trieste contestava in particolare l’applicazione della sospensione dei provvedimenti di rilascio in situazioni ritenute estranee all’emergenza sanitaria, quali le morosità, nel pagamento dei canoni di locazione, anteriori alla pandemia, sia l’effetto in virtù della norma di legge della sospensione, che non consente al giudice di poter valutare le diverse esigenze del proprietario e dell’occupante. Il giudice solleva dubbi anche riguardo ad una possibile violazione dei presupposti di necessità e di urgenza e sottolinea il contrasto con la tutela del diritto di proprietà, in quanto la sospensione potrebbe configurare una fattispecie illegittima di esproprio senza indennizzo, con evidente lesione della tutela del risparmio in relazione alla proprietà immobiliare. Afferma, inoltre, la sussistenza della violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale nella fase esecutiva e, infine, espone la possibile violazione del principio della ragionevole durata del processo e del diritto di proprietà.

Analoghe questioni di legittimità costituzionale erano state sollevate dal Giudice delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Savona. Secondo il magistrato, le norme censurate nel decreto legge del 22 marzo 2021 introdurrebbero una misura sproporzionata e irragionevole; inoltre contrasterebbero con l’articolo 3 della Costituzione che sancisce la pari dignità sociale ed eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, sia sotto il profilo della disparità di trattamento, sia sotto il profilo della ragionevolezza. Il legislatore, secondo il Giudice, riferendo la disciplina a tutti i provvedimenti di sfratto per morosità anche anteriore all’emergenza sanitaria, avrebbe trattato nello stesso modo situazioni tra loro diverse e, non avendo lasciato al giudice dell’esecuzione alcun margine di apprezzamento, sotto il profilo della valutazione comparativa delle parti, avrebbe accordato una irragionevole e sproporzionata automatica preferenza alla posizione del conduttore.

Fonte: Today.it

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