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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca San Giuseppe / Largo Luigi Pigarelli

Condotta antisindacale, condannate le Officine Brennero

Il contenzioso si inserisce nella più ampia vertenza che oppone la Fiom alla Fiat dopo la decisione dell'ad Marchionne di non concedere l'agibilità sindacale alle tute blu della Cgil

Officine Brennero, azienda metalmeccanica del gruppo Fiat Industrial che occupa circa 70 dipendenti a Spini di Gardolo nella vendita e riparazione di veicoli commerciali, è stata condannata dal Tribunale di Trento per condotta antisindacale e dovrà procedere alla trattenuta e al trasferimento delle quote sindacali degli iscritti alla Fiom Cgil del Trentino, negati fino ad oggi dall'azienda perché l'organizzazione sindacale delle tute blu non ha sottoscritto il contratto collettivo specifico di lavoro dei gruppi Fiat S.p.A. e Fiat Industrial S.p.A.

Il contenzioso si inserisce nella più ampia vertenza che oppone la Fiom alla storica casa automobilistica torinese dopo la decisione dell'ad Marchionne di non concedere l'agibilità sindacale al sindacato Cgil delle tute blu applicando così, a suo dire, quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori che garantisce la rappresentanza solo alle sigle firmatarie del contratto di lavoro di riferimento. 
 
Proprio sulla base di quell'orientamento, da gennaio di quest'anno Fiat e tutte le società del gruppo avevano infatti deciso di non procedere più alla trattenuta automatica delle quote sindacali in busta paga per gli iscritti Fiom, nonostante questi ultimi avessero richiesto la cessione di parte della propria retribuzione a finanziamento della propria organizzazione. 
 
Come in altre sentenze di diversi tribunali italiani, di fronte al ricorso della Fiom del Trentino contro Officine Brennero che aveva continuato a trattenere le quote sindacali solo per le organizzazioni firmatarie del contratto, il tribunale del lavoro di Trento ha sancito che questo comportamento è antisindacale e per questo va rimosso. Come si legge nel decreto firmato giovedì 14 giugno del giudice Giorgio Flaim, che cita una sentenza della Corte di Cassazione a sezioni riunite del 2005, «l'articolo 26 dello Statuto dei lavoratori protegge i diritti individuali dei lavoratori concernenti l'attività sindacale per quanto attiene, in particolare, alla raccolte di contributi: stipulare con il sindacato i contratti di cessione di quote della retribuzione costituisce una modalità di esercizio di detti diritti; il rifiuto del datore di lavoro di darvi corso, lungi dal concretare un mero illecito civilistico, opera una compressione dei diritti individuali e di quelli del sindacato». 
 
"Siamo ovviamente molto soddisfatti dell'esito del nostro ricorso – commenta Manuela Terragnolo della Fiom Cgil del Trentino -. Si tratta di una decisione in linea con quella di altri tribunali italiani che ristabilisce una verità inoppugnabile: ogni lavoratore ha diritto di scegliere il proprio sindacato senza che nessuno possa ostacolarne surrettiziamente l'adesione". 
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