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Cronaca

Distributori di carburante: respinto il ricorso della Provincia

Chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti dichiarati incompatibili con decreto ministeriale: respinto il ricorso della Provincia

Con la sentenza n. 183 del 12 luglio scorso la Corte costituzionale ha respinto il ricorso (n. 97/2011) col quale la Provincia aveva impugnato un paio di commi dell'art. 28 del decreto legge n. 98 del 2011 (convertito con la legge n. 111 dello stesso anno). Con questa disciplina lo Stato dispone che le regioni e le province autonome (entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto) emanino indirizzi ai comuni per la chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti dichiarati incompatibili con decreto ministeriale. Inoltre si dispone che i comuni provvedano - entro 120 giorni - alla chiusura degli impianti, dandone comunicazione alla regione/provincia autonoma e al ministero competente.

Nel ricorso la Provincia sosteneva che la normativa sulla distribuzione dei carburanti era riconducibile al commercio, materia di competenza provinciale (oggi di tipo residuale, ex art. 10 l.c. n.3/2001): una competenza già esercitata in modo organico con la legge provinciale n. 17 del 2010, e che lo Stato non poteva assoggettare provincia e comuni al rispetto di criteri stabiliti con decreti ministeriali. Fra l'altro nel ricorso si osservava che la competenza ad autorizzare l'installazione di impianti di carburante spettava alla Provincia e non ai comuni.

Il Governo ha sostenuto che la competenza in gioco era quella della tutela della concorrenza, di esclusiva spettanza dello Stato. La Corte invece riconduce la norma statale alle competenze in materia di assetto del territorio, di viabilità, di sicurezza e incolumità della circolazione, almeno in parte di esclusiva spettanza dello Stato.

 

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