rotate-mobile
Cronaca

Servizi sociali, esposto alla Corte dei conti contro due dirigenti

L'esposto sui due dirigenti trentini è stato presentato dal consigliere comunale Gabriella Maffioletti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrentoToday

Riceviamo e pubblichiamo

"Il Dirigente del Servizio attività sociali dott. Paolo Frenez e il Direttore Generale dott. Patton Pietro sono stati denunciati alla Corte dei Conti in merito alla consulenza tecnica sulle prerogative e poteri rientranti nel mandato del consigliere comunale e relativi limiti affidata all'avv. Prof. Paolo Stella Richter di Roma. L'esposto sui due dirigenti trentini è stato presentato dal consigliere comunale Gabriella Maffioletti.

Nell'esposto si afferma che dalla lettera del Dirigente del Servizio attività sociali del Comune di Trento emergeva chiaramente l'intento di cercare di frenare la funzione ispettiva e di controllo di un consigliere comunale che, secondo la frase utilizzata dallo stesso Frenez: "...pretende di partecipare ai colloqui (sic) su richiesta dei singoli utenti fissati con gli assistenti sociali e qualificandosi come consigliere comunale in virtù del suo mandato elettivo, a suo dire, vanta il potere di controllare l'operato dei servizi sociali". Inoltre nella sua lettera il dott. Frenez arrivava a parlare di una "grave e pericolosa ingerenza" da parte del consigliere sull'operato dei servizi sociali.

In seguito a questa richiesta, in data 14/09/2011 il dott. Patton Pietro emetteva la Determinazione Dirigenziale n. 5/19 in cui affidava al noto luminare forense di Roma avv. Prof. Paolo Stella Richter, un incarico esterno che richiedeva certamente un carico molto oneroso in termini economici alle casse pubbliche, in un momento economico in cui il Sindaco convocava addirittura la Giunta in maniera straordinaria per vedere con quali misure e strumenti fare fronte ai circa 6 milioni di euro di minor risorse cui la pubblica amministrazione deve fare fronte agli impegni di spesa assunti nel bilancio comunale corrente.

Ma non è tutto, apparentemente la consulenza, che avrebbe potuto essere svolta tranquillamente dall'avvocatura del comune di Trento senza spendere una somma tanto ingente, è stata assegnata a motivo del carattere d'urgenza manifestato dal dott. Frenez e condiviso dall'avvocatura. Forse il pensiero che un consigliere comunale potesse verificare direttamente l'operato dei Servizi Sociali metteva paura? Che cosa si sarebbe potuto scoprire?

E alla consegna della consulenza la vicenda si fa ancora più kafkiana. Nella sua risposta il consulente infatti dice: "Sebbene non abbia rintracciato norme giuridiche o deontologiche risolutive sul punto, non ho difficoltà ad affermare che criteri di evidente opportunità escludono una tale presenza lì dove l'assistente sociale sia contrario alla stessa…". A quanto pare, sebbene nel suo parere il Prof. Paolo Stella Richter ammetta candidamente di non aver rintracciato norme giuridiche o deontologiche risolutive sul punto la consulenza viene accettata (e profumatamente pagata). Per quale motivo ?

Il parere sembra addirittura in contrasto con la Cassazione. Ad esempio, come ci fa notare l'avvocato Antonella Mascia di Verona, iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Strasburgo, esperta in diritto di famiglia e giurista presso la Corte europea dei diritti dell'Uomo dal 2003 al 2007, non riporta neppure la sentenza di cassazione n. 1032/1986 in cui si afferma che "le relazioni degli assistenti sociali, prudentemente vagliate dopo essere state oggetto di contraddittorio, hanno valore di prova indiziaria e di consulenza tecnica, sicché sono pienamente utilizzabili dal giudice in sede di libera formazione del proprio convincimento sia quanto ai fatti obiettivamente constatati dall'assistente, sia quanto ai pareri che, sulla base di quei fatti, egli abbia espresso e che il giudice, condividendoli, faccia propri con adeguata motivazione". Ne consegue che se si ritiene che l'attività delegata al servizio possa essere assimilabile a quella del CTU, ne discende l'obbligo dell'operatore dei servizi di rispettare le disposizioni degli artt. 191 e ss. C.p.c. e 89 e ss. Disp. Att., che prevedono, fra l'altro, l'obbligo del consulente di dare comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali, la facoltà delle parti di intervenire alle operazioni "in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori". Secondo il Prof. Richter, invece: "Il colloquio professionale con gli assistiti costituisce uno dei principali strumenti di cui si avvale un'assistente sociale nel proprio lavoro e costituisce un momento di particolare delicatezza e rilievo". Il suo parere dunque è totalmente in contrasto con la Cassazione che da un punto di vista giuridico ha tutt'altra considerazione degli incontri con gli assistenti sociali.

Nell'esposto si denuncia anche che l'iniziativa pare sia stata assunta autonomamente dai dirigenti senza alcuna esplicita e formale autorizzazione scritta da parte del Sindaco e degli Assessori competenti. Data la valenza politica dell'iniziativa, che andava a incidere direttamente sui poteri dei membri del potere legislativo e in ultima analisi sul mandato di controllo affidato dai cittadini a un consigliere comunale per mezzo del loro voto, il fatto che non sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione formale della giunta o del sindaco - che, a quanto risulta, formalmente non sono stati neppure informati di questa spesa - pone degli ulteriori dubbi sulla opportunità di tale iniziativa. Appare altresì alquanto strano che l'iniziativa fosse conosciuta dall'Assessore, che ha persino indetto una conferenza stampa a tale riguardo, ma che non fosse mai stata approvata ufficialmente".

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Servizi sociali, esposto alla Corte dei conti contro due dirigenti

TrentoToday è in caricamento