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Cronaca San Giuseppe / Vicolo San Marco

Violenza sessuale: il Comune non può essere parte civile nel processo

Il caso fece molto scalpore, il presunto colpevole venne arrestato due volte, poi assolto per insufficienza di prove. Al di là dei risvolti giudiziari la sentenza è stata ripresa oggi dal sito Altalex.com poichè il Tribunale ha rigettato la costituzione di parte civile di un ente territoriale

La costituzione di parte civile di un ente territoriale non può essere accolta se supportata da uno scopo meramente politico o etico, anche se con intenzioni encomiabili. A dirlo è il Tribunale di Trento, l'ente territoriale in questione è il Comune di Trento. Il caso risale all'ottobre di due anni fa quando la consigliera Giovanna Giugni chiese, ed ottenne, che il Comune si costituisse parte civile all'interno del processo per tentata violenza sessuale, un caso che scosse particolarmente l'opinione pubblica, avvenuto in pieno centro storico

L'uomo accusato della tentata violenza venne arrestato una seconda volta per un caso analogo al parco della Predara ed in seguito assolto da entrambe le accuse per insufficienza di prove nel maggio 2014.  Con una sentenza emessa nel giugno scorso il Tribunale ha formalizzato il non accoglimento della costituzione di parte civile da parte del Comune, ed oggi il caso, che evidentemente ha fatto scuola, è stato ripreso da altalex.com, sito di riferimento per giuristi ed avvocati, che raccoglie tutte le  sentenze esemplari in giurisprudenza.

Sul sito sono riportati alcuni stralci della sentenza: "All'udienza preliminare veniva ammessa la costituzione di parte civile della vittima ma non veniva ammessa la costituzione di parte civile da parte del Comune di Trento, in quanto “la legittimazione alla costituzione di parte civile dell'ente territoriale che invoca un danno alla propria immagine è ammissibile anche in riferimento ad un reato commesso da privati in danno di privati, purché tale tipologia di danno sia in concreto configurabile” (Cass. pen., 7 marzo 2014, n. 13244)" si legge.

"Secondo i giudici - spiega la nota dell'avvocato Simone Marani - si assiste ad una spiritualizzazione del danno, ravvisandolo non in una lesione economico-patrimoniale, ma nella compromissione di valori eterei, quali la violazione del fine statutario essenziale dell'associazione, la offesa dello scopo sociale che costituisce la finalità propria del sodalizio o la lesione delle finalità di salvaguardia proprie della associazione medesima, che però poco o nulla hanno a che fare col danno patrimoniale inteso quale lesione di interessi fondamentali della persona umana, di valenza esistenziale e costituzionalmente garantiti. Nella fattispecie, il Comune si costituiva parte civile soprattutto al fine di manifestare la propria solidarietà nei confronti della vittima nel caso di specie e di tutte le vittime di violenza, con uno scopo politicamente ed eticamente encomiabile ma di nulla rilevanza sotto il profilo ex art. 185 c.p.". 

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