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Zona rossa, la stretta è più forte: è sparita la deroga dei 30 chilometri per i piccoli comuni?

Regole chiare anche per chi si sposta in bicicletta

In stretta fino al 6 aprile, con spostamenti condizionati e vietati per moltissimi italiani. Nella zona rossa del nuovo governo Draghi sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per "comprovati motivi di lavoro, salute o necessità", nonché il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Zona rossa e arancione: gli spostamenti consentiti

In zona rossa sono sempre vietate fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile le visite ad amici o parenti o comunque in un'altra abitazione privata per motivi che non siano di lavoro, salute o necessità. Il 3, 4 e 5 aprile - e questo vale anche per le zone arancioni - sarà invece consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa regione, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni.

In zona arancione dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, è consentito spostarsi all'interno del proprio comune tra le 5 e le 22 per visitare amici o parenti, una sola volta al giorno, con le stesse modalità valide su tutto il territorio nazionale (tranne le zone bianche) per il 3, 4 e 5 aprile in zona rossa.

Attenzione: in base alle ultime FAQ del Governo, ai sensi degli ultimi provvedimenti anti Covid, è sparita, nella sezione "spostamenti" per le zone rosse, la possibilità per chi vive in un piccolo Comune con meno di 5mila abitanti di spostarsi nel raggio di 30 chilometri.

Gli spostamenti verso Comuni diversi in zona rossa

Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita in zona rossa sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere auto certificati.

Come si può sapere sapere se uno spostamento rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”? Le Faq dicono testualmente: "La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente", ovvero "il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata".

Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto.

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria.

Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale.

Gli spostamenti verso le seconde case (anche nel weekend)

Nelle regioni che sono oggi in zona rossa è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra regione (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), ma solo per chi può comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021. Sono esclusi tutti i titoli di godimento successivi (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo e vi si può recare unicamente lo stesso nucleo. Ci sono regioni che però hanno imposto restrizioni particolari anche su questo tipo di spostamento: Lombardia, Campania, Valle d'Aosta per prime.

La nuova ordinanza di Vincenzo De Luca ad esempio vieta gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile. Il provvedimento avrà decorrenza dal 18 marzo 2021 e fino al 5 aprile.

Spostamenti zona rossa e arancione: le regole per chi va in bici

Bisogna essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento in zona rossa rientra tra quelli consentiti, anche mediante auto-dichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia. Non è obbligatorio quindi averne una con sé. Nelle regioni in zona arancione dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all'interno del proprio comune. Per quelli verso altri comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all'interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti.

In zona rossa l’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.

In zona arancione è possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.

Nelle regioni in zona rossa sì alle passeggiate e attività motoria all'aperto esclusivamente in prossimità della propria abitazione, con l'obbligo di rispettare un metro di distanza da altre persone. Sì anche all'attività sportiva esclusivamente nel territorio del proprio comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. Se si fa corsa o bici è possibile anche 'sconfinare' nel territorio di un altro comune, "purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il comune di partenza".

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