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Smart working: la bozza del protocollo nazionale

Le prime indicazioni contenute nella versione provvisoria del protocollo sul lavoro agile: l'adesione sarà su base volontaria, mentre sarà assente l'orario di lavoro preciso

Un nuovo protocollo sul lavoro agile sta per essere frmato. Il documento traccia alcune linee ormai d'obbligo dopo la rivoluzione che la pandemia ha portato anche in questo settore. I prinicipi attorno al quale ruoterebbe la bozza del protocollo nazionale sul lavoro agile sono: l'adesione volontaria, la mancanza di orario preciso e la possibilità di scegliere il luogo. Il confronto è aperto tra ministero e parti sociali. Il lavoratore sceglierà su base volontaria di aderire allo smart working, con la possibilità che sarà subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso.

Smart working, cosa c'è nella bozza del protocollo

Come si legge nella versione provvisoria del testo, il protocollo "fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le Parti sociali, per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile esprimendo pertanto linee di indirizzo anche per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale".

L'eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare. Inoltre, l'istituto del lavoro agile differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale, ove prevista.

Assente l'orario di lavoro preciso

La giornata lavorativa svolta in modalità agile, ferme restando le previsioni di legge e di contratto collettivo, si caratterizza per l'assenza di un preciso orario di lavoro e per l'autonomia nello svolgimento della prestazione nell'ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell'organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell'operatività dell'azienda e dell'interconnessione tra le varie funzioni aziendali. 

La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Vanno adottate specifiche misure tecniche e organizzative per garantire la fascia di disconnessione.

Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari. Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario. Nei casi di assenze cosiddette legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell'attività lavorativa.

Lavoratore libero di indicare il luogo della prestazione

Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgerà la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. La contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

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