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Voli cancellati: dopo il 3 giugno non è "colpa" del covid, le compagnie devono rimborsare

Sulla questione interviene l'Enac, ecco il commento del Centro Consumatori di Trento

L'Enac, Ente Nazionale Aviazione Civile, ha riconosciuto il diritto al rimborso ed all'indennizzo per i voli cancellati dopo il 3 giugno. Una vittoria per il Centro Ricerca e Tutela Consumatori di Trento, al quale si erano rivolti moltissimi trentini lamentando il fatto che le compagnie aeree si limitavano a fornire dei voucher spendibili nell'anno, negando il rimborso.

La cancellazione di un volo dopo la data del 3 giugno non è più riconducibile a cause determinate dal Covid-19. Questo è quanto sancisce l'Enac. "Le cancellazioni a partire da questa data, sembrano essere riconducibili più a scelte imprenditoriali che a problemi derivanti dalla pandemia e conferma quindi l'applicazione del Reg. 261/2004 che prevede il rimborso del prezzo del biglietto e il diritto di ricevere la compensazione pecuniaria nei casi previsti" commenta Francesco Marcazzan,
consulente del CRTCU

Stop quindi al rimborso a mezzo voucher per i voli cancellati. Il voucher resta comunque una possibilità solo nel caso in cui il vettore dimostri che l'evento che ha determinato la cancellazione del volo sia riconducibile effettivamente al Covid-19. “L'intervento di Enac - prosegue Marcazzan - si aggiunge alle azioni già intraprese dalla Commissione Europea e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per sottolineare come il diritto del consumatore di ricevere i rimborsi, in occasione della cancellazione di un viaggio da parte dell'operatore turistico sancito dalla normativa europea, non deve essere ostacolato da una scelta di economia operata dall'imprenditore, seppur gravato dalla crisi e dal blocco delle prenotazioni.” 

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