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Imis: quando pagare la tassa

L’Imis si versa in due rate, una con scadenza a giugno per l’acconto e una entro il 18 dicembre per il saldo

C'è chi la chiama Imu, imposta municipale unica, e chi invece la chiama Imis (Imposta Immobiliare Semplice) come avviene appunto a Trento e più in generale in trentino. Più semplicemente potremmo definirla senza alcun errore come un'imposta locale diretta, di natura immobiliare, in vigore nei Comuni trentini dal 1 gennaio 2015. L'Imis è dovuta dalla persona fisica o giuridica proprietaria dell’immobile (fabbricati e aree), ovvero il titolare del diritto reale di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi e nel caso di contratto di leasing, dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell’immobile.

Cosa cambia per l'Imis nel 2023

Per il periodo d'imposta 2023 è stato eliminato l'obbligo del versamento della rata d’acconto Imis in scadenza il 16 giugno. Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno si considera regolarmente effettuato se pagato entro il termine del 18 dicembre 2023, ovvero il primo giorno lavorativo successivo al 16 dicembre.

I contribuenti che decidessero comunque di pagare la rata di acconto entro il 16 giugno. Per ricevere informazioni o per l’invio del modello F24 sono invitati a scrivere all’indirizzo tributi@pec.comune.trento.it o a telefonare ai numeri: 0461 - 884872 - 884873.

Tra le novità introdotte quelle legate alle aliquote:

  • Aliquota agevolata nella misura dello 0,35 per cento per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 a condizione che il contratto di locazione sia stipulato e registrato a partire dal 1° gennaio 2023 (canone concordato). Per ottenere l'agevolazione leggere l'informativa sotto riportata al punto 1 delle nuove aliquote. (modulo 1484)
  • Aliquota 1,08 per cento per gli altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze (massimo due) (prima 0,895 per cento).
  • Aliquota 0,59 per cento per i fabbricati concessi in uso gratuito genitori- figli (modulo 1470), nonni-nipoti (modulo 1477) (prima 0,49 per cento).

Come calcolare l'Imis 

Per rendere più agevole il versamento dell’imposta, il Comune invia ai contribuenti, in prossimità della scadenza, il modello di versamento precompilato(modello F24) relativo al dovuto Imis per il corrente anno di imposta, con l'elenco degli immobili soggetti a imposta e il calcolo dell’importo dovuto per l’intero periodo.

È possibile richiedere l'invio del modello precompilato via posta elettronica compilando l’apposito modulo su Sportello online.

Spetta al cittadino verificare la corrispondenza tra i dati immobiliari inviati rispetto alla situazione immobiliare effettiva ed eventualmente ricalcolare l’imposta. Il mancato ricevimento del modello precompilato non libera il cittadino dal pagamento.

Come effettuare il pagamento

L’imposta si paga con modello F24 presso ogni sportello bancario, uffici postali o tramite home banking. L’importo totale da versare va arrotondato all’euro inferiore se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi, mentre va arrotondato all’euro superiore se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi.

I versamenti devono essere effettuati utilizzando i seguenti codici tributo:

  •  3990 per Imis abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze
  •  3991 per Imis altri fabbricati abitativi
  •  3992 per Imis altri fabbricati
  •  3993 per Imis aree edificabili
  •  3996 per sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso

Il codice ente del Comune di Trento da riportare nel modello F24 è L378.

Non sono dovuti versamenti Imis di importo annuale complessivo arrotondato (acconto + saldo) inferiore a 15,00 euro e non deve essere fornita alcuna comunicazione.

Attenzione: per l'anno di imposta 2023 sono previste alcune agevolazioni.

Abitazione principale - E' abitazione principale il fabbricato nel quale il contribuente titolare del diritto reale risiede anagraficamente e dimora abitualmente. La fattispecie e le fattispecie ad essa assimilate sono esenti, tranne i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A1 A8 A9 per i quali si applica l'aliquota 0,35% con la detrazione di 390,14 Euro.

Sono assimilate per legge ad abitazione principale:

  1. le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci asssegnatari e le relative pertinenze;
  2. la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  3. il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
  4. il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia;
  5. è assimilata all'abitazione principale con disposizione regolamentare l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata.

Nuova fattispecie di abitazione principale per coniugi residenti e dimoranti in distinti fabbricati - La definizione di abitazione principale per i coniugi in costanza di matrimonio con posizioni anagrafiche in distinti nuclei familiari risulta novellata dopo l'intervento della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022. La sentenza, emessa con riferimento all'Imu, imposta immobiliare vigente a livello nazionale, è stata recepita anche dal Legislatore provinciale prevedendo che l'applicazione dell'Imis debba avvenire scindendo la posizione tributaria del soggetto passivo da quella dei restanti componenti del nucleo familiare. I coniugi, titolari di diritti reali di due distinti fabbricati, in ciascuno dei quali sono residenti e dimoranti, possono applicare la fattispecie dell'abitazione principale, dimostrando ciascuno il requisito della residenza e della dimora abituale.

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