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Telefonia, Adoc del Trentino: finalmente i rimborsi su fatturazione a 28 giorni

Adoc del Trentino: "Entro la fine dell’anno, quindi, i clienti dovranno essere automaticamente rimborsati attraverso la restituzione, per ogni fattura emessa a partire dal 23 giugno 2017"

Adoc del Trentino informa che gli operatori di telefonia dovranno rimborsare ai clienti quanto illegittimamente addebitato con la fatturazione a 28 giorni. Il Tar del Lazio conferma la decisione dell’Agcom e affossa il relativo ricorso di Vodafone. Entro la fine dell’anno, quindi, i clienti dovranno essere automaticamente rimborsati attraverso la restituzione, per ogni fattura emessa a partire dal 23 giugno 2017, di tutti i giorni erosi dopo l’introduzione della fatturazione a 28 giorni. "Come Adoc del Trentino non possiamo che approvare questa positiva decisione evidenziando, però, due permanenti criticità", si legge in una nota. La prima è che ad oggi rimane privo di tutela chi ha cambiato gestore nel periodo che va dal 23 giugno 2017 al momento in cui l’operatore è tornato alla fatturazione mensile. La seconda è data dal fatto che gli aumenti imposti ai clienti dopo il ritorno alla fatturazione mensile spesso superano il rincaro (circa l’8,6%) conseguito in occasione della fatturazione a 28 giorni. Ad ogni modo - consiglia l'associazione consumatori - è bene vigilare sulla correttezza dei rimborsi, in particolare nel caso in cui vengano proposte soluzioni alternative alla restituzione in bolletta. Come sempre, ogni eventuale anomalia riscontrata dai consumatori può essere segnalata all’Adoc.

"Un'altra ottima notizia riguarda il venir meno delle spese di recesso o cambio operatore (telefonia o tv) superiori al canone mensile mediamente pagato dall’utente", spiega ancora Adoc. Le nuove linee guida varate dall’Agcom (delibera 487-18), infatti, garantiscono agli utenti maggiore protezione e meno spese. Niente spese di recesso, ad esempio, se l’operatore cambia unilateralmente le condizioni contrattuali e, per tutti gli altri casi di recesso, si applicano comunque maggiori tutele relative, tra l’altro, alla generale impossibilità di imputare all’utenza «spese non giustificate da costi degli operatori». Ne consegue che: le spese di recesso devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda (arrivando a un prospettabile dimezzamento). In caso di recesso anticipato l’eventuale restituzione degli sconti beneficiati deve riguardare un importo commisurato al valore del contratto nonché essere in linea con la durata residua dell’eventuale promozione (niente più restituzioni integrali). Eventuali rate residue, sempre in caso di recesso anticipato, potranno continuare, ma anche essere pagate in un’unica soluzione. La rateizzazione dei servizi, inoltre, non potrà superare i ventiquattro mesi. Gli obblighi informativi e di comunicazione in capo agli operatori sono rafforzati. Saranno quindi rese note tutte le spese che l’utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato.

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