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Cronaca

Terremoto nel sud-est asiatico: legittimo annullare il viaggio

Adoc avvisa i turisti che avevano prenotato per il sud est asiatico che è possibile chiedere l'annullamento della prenotazione, il cambio del viaggio o la restituzione della somma versata in seguito al terremoto che ha colpito la zona

Adoc avvisa i turisti che avevano in programma di andare in vacanza nel sud est asiatico che è possibile chiedere l'annullamento della prenotazione, il cambio del viaggio o la restituzione della somma versata in seguito al grave terremoto con rischio Tsunami che ha colpito la zona interessata.
 

“Avvisiamo tutti coloro che sono in procinto di recarsi nelle zone colpite dal terremoto che è legittimo chiedere il cambio o il rinvio del viaggio – dichiara Carlo Pileri, Presidente dell’Adoc – le prenotazioni vanno annullate senza penale. Inoltre vanno restituite le somme eventualmente già versate per il viaggio o offerto un viaggio verso una meta alternativa di equivalente valore. In caso di rinuncia al viaggio non si dovrà pagare alcuna penale dato che, secondo il Codice del Consumo, in presenza di gravi eventi naturali i consumatori hanno diritto di recedere dal contratto senza preavviso, allorché la vacanza consista nel soggiorno in uno dei Paesi o in una delle località incluse nella lista del Ministero degli Esteri, senza alcuna decurtazione a titolo di penale. Per questo abbiamo inoltrato la richiesta all’unità di crisi della Farnesina di inserire i Paesi del Sud Est asiatico nell’elenco delle destinazioni a rischio. L’Adoc, in qualità firmataria del protocollo con Astoi-Confindustria, che prevede la convocazione di un tavolo di emergenza congiunto nel caso di eventi critici, chiede la convocazione immediata del suddetto tavolo per verificare tutte le soluzioni possibili, inclusa la possibilità di attivare la conciliazione prevista dal protocollo con Astoi in caso di controversie. L’Adoc ad ogni modo è pronta e disponibile ad assistere legalmente ogni soggetto interessato.”


Per ciò che riguarda i casi di situazioni di emergenza insorta durante la permanenza dei turisti nei luoghi di vacanza, l’Adoc fa valere l’art.100 del Codice del Consumo. “E’ previsto un apposito Fondo di garanzia a tutela dei diritti dei consumatori – continua Pileri – che, in questo caso, fornisce una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato dei turisti da Paesi extracomunitari, in situazioni di emergenza, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Come ultimo consiglio segnaliamo l’opportunità di avere a disposizione sempre il numero di telefono dell’unità di crisi della Farnesina e quello del consolato d’Italia nei Paesi extracomunitari in cui ci si reca”.
 

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