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Bonus edilizi, contro le truffe controlli in tre fasi: ecco quali

Andando ad analizzare alcuni indici di rischio, le verifiche punteranno a individuare le forme più insidiose di frodi

Stretta sui bonus edilizi in arrivo: analizzando alcuni indici di rischio, a breve si punterà a individuare le forme più insidiose di frodi. Come spiegato dal Sole 24 ore, la convenzione che verrà sottoscritta tra il ministero dell'economia e le agenzie fiscali (entrate e riscossione), prevede una procedura di controllo preventivo (nel 2022 sul 60% delle domande) articolata in tre fasi.

Oltre alle violazioni di carattere fiscale, le frodi sui bonus in edilizia si caratterizzano, in sintesi, di almeno tre delitti tributari. Il primo è l'emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, al fine di evadere le imposte, cui è equiparato anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta al fine di cederlo a terzi. Il secondo è l'indebita compensazione di crediti inesistenti superiori a 50mila euro. Il terzo invece è la dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di tali documenti da parte di chi riceve la prestazione e la indica in dichiarazione conseguendo un abbattimento dell'imponibile/imposta.

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Dopo le recenti modifiche, ricorda Today, è stata ampliata la condotta penalmente rilevante per la malversazione, l'indebita percezione di risorse pubbliche e la truffa aggravata. La procedura di controllo, come detto, sarà articolata in tre fasi. Si inizia dai controlli di coerenza interna dei dati presenti nelle comunicazioni inviate dai contribuenti. Poi si passa all'esecuzione, entro cinque giorni dall'arrivo delle comunicazioni, delle verifiche preventive basate su indicatori di rischio predefiniti sospendendo, per 30 giorni, le comunicazioni che presentano profili di anomalia.

È prevista anche una verifica puntuale delle comunicazioni sospese, con eventuale annullamento di quelle rispetto alle quali vengono confermati i profili di anomalia. Tuttavia, restano ancora dei punti da chiarire, precisa ancora il Sole 24 ore. Non è ancora noto, per esempio, se le comunicazioni sulla piattaforma web, quando "anomale", possano essere classificate alla stregua di un documento inesistente con conseguente rilevanza penale. Bisogna cioè stabilire se esse abbiano rilievo probatorio analogo alle fatture e siano cioè incluse nella nozione di "altri documenti".

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